COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 15 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di: -il Sig. DOCIMO Eugenio, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013) per aver pattuito con il Sig. MARI Luigi , per la conduzione tecnica di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Promozione Regione Calabria un accordo economico pari a Euro 7.500,00 superiore al massimale di Euro 7.000,00 stabilito dall’accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.; -la Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante DOCIMO Eugenio;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 15 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di: -il Sig. DOCIMO Eugenio, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013) per aver pattuito con il Sig. MARI Luigi , per la conduzione tecnica di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Promozione Regione Calabria un accordo economico pari a Euro 7.500,00 superiore al massimale di Euro 7.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.; -la Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante DOCIMO Eugenio; IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto, -Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 313 pf15-16 avente ad oggetto: “Violazione dei massimali stabiliti dall'accordo LNDAIAC in riferimento all'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2013/2014 tra la Società ASD ROGGIANO CALCIO 1973 e l'allenatore Sig. Luigi MARI e mancato adempimento da parte dell'allenatore Sig. MARI all'obbligo di deposito dello stesso accordo economico presso il C.R. Calabria LND” (Prot.3696 del 201.10.2015); -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, i quali non hanno presentato memorie né hanno richiesto la loro audizione; -Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare: A) La nota del 19.10.2015 (doc. 2) trasmessa alla Procura Federale dal Collegio Arbitrale presso LND con allegati gli atti (doc.3 decisione del Collegio Arbitrale LND del 28.09.2015, doc.4 C.U. LND n. 89 stagione sportiva 2013/2014 del 07.10.2013, doc.5 accordo economico sottoscritto il 23.08.2013, doc.6 ricorso MARI Luigi / ASD ROGGIANO CALCIO 1973 / Collegio Arbitrale LND del 28.04.2015, doc.7 dichiarazioni liberatorie (n.4) MARI Luigi relative agli acconti ricevuti da ASD ROGGIANO CALCIO 1973, doc.8 lettera raccomandata AR esonero del 25.03.2014, doc.9 lettera raccomandata AR Avv. Marco MARI / ASD ROGGIANO CALCIO 1973 del 23.06.2014, doc.10 lettera raccomandata Collegio Arbitrale LND / ASD ROGGIANO CALCIO 1973 / MARI Luigi del 16.06.2015; L'acquisizione dei seguenti documenti: B) I tabulati del Settore Tecnico Figc relativi al tecnico MARI Luigi (allenatore dilettante terza categoria codice 24.026) (doc.11); C) Fogli di censimento A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 stagione sportiva 2013/2014 (doc.12) e stagione sportiva 2015/2016 (doc.13); -Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che: - il Sig. MARI Luigi (allenatore dilettante terza categoria codice 24.026) nella stagione sportiva 2013/2014 ha sottoscritto in data 23.08.2013 con la società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 accordo economico per la conduzione tecnica di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Promozione Regione Calabria, con un compenso (premio di tesseramento) di Euro 7.500,00 superiore al massimale stabilito dall'accordo LND-AIAC di Euro 7.000,00 e di cui al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013) stagione sportiva 2013/2014 omettendo, altresì, il deposito dell'accordo economico sottoscritto presso il competente C.R. Calabria L.N.D, il tutto violando l'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) e l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013); Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal soggetto di seguito indicato: - il Sig. DOCIMO Eugenio, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 ha violato l’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013) per aver pattuito con il sig. MARI Luigi, per la conduzione tecnica di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Promozione Regione Calabria un accordo economico pari a Euro 7.500,00 superiore al massimale di Euro 7.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante DOCIMO Eugenio; Considerato che per quanto concerne le violazioni poste in essere dal Sig. MARI Luigi (allenatore dilettante terza categoria codice 24.026) [l’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) e l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013)] si provvede con autonomo atto al deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio CRISTAUDO DEFERIVA innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: -il Sig. DOCIMO Eugenio, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per la violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013) per aver pattuito con il Sig. MARI Luigi , per la conduzione tecnica di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Promozione Regione Calabria un accordo economico pari a Euro 7.500,00 superiore al massimale di Euro 7.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.; -la Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante DOCIMO Eugenio; Nella riunione del 14 marzo 2016, compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. IL DIBATTIMENTO Il Sostituto Procuratore rappresentava che era intervenuto l’accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Chiede pertanto che vengano sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospende il procedimento per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S..
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