COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 140/A A.S.D. OLIMPIA PEDARA (CT) avverso squalifica fino al 31.01.2021 calciatore Rapisarda Federico – gara II Categoria Girone “G” Troina Sporting Club/Olimpia Pedara del 06.02.16 – Comunicato Ufficiale n. 244 del 09.02.16

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 140/A A.S.D. OLIMPIA PEDARA (CT) avverso squalifica fino al 31.01.2021 calciatore Rapisarda Federico – gara II Categoria Girone “G” Troina Sporting Club/Olimpia Pedara del 06.02.16 – Comunicato Ufficiale n. 244 del 09.02.16 La Società A.S.D. Olimpia Pedara ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore. In particolare la reclamante sostiene che la reazione del sig. Rapisarda nei confronti dell’arbitro si sarebbe concretizzata in un leggero scappellotto sul collo di quest’ultimo senza che comunque venisse colpita la mascella. Tiene a precisare ancora che l’arbitro non sarebbe caduto a terra, né sarebbe rimasto stordito, tant’è che avrebbe continuato a dirigere la gara fino al termine senza problemi. Infine sostiene che il proprio calciatore non avrebbe neanche tentato di colpire l’arbitro con una pallonata in quanto i propri compagni di squadra lo avrebbero prontamente allontanato dal rettangolo di gioco. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara, così come disposto dall’art. 35 comma 1.1 C.G.S. Esaminato il rapporto dell’arbitro, si evince che al 28’ del secondo tempo il calciatore n. 5 dell’Olimpia Pedara sig. Francesco Rapisarda, a seguito di un fallo di gioco, veniva ammonito per la seconda volta e conseguentemente espulso dal campo. Nel momento in cui gli veniva mostrato il cartellino rosso, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso e lo colpiva con una violenta manata tra il collo e la mascella, provocandone la caduta a terra con conseguente dolore e senso di stordimento. Subito dopo calciava con violenza il pallone nel tentativo di colpire ancora una volta l’arbitro, ma non riusciva nell’impresa grazie al pronto intervento di un calciatore della squadra avversaria che intercettava il tiro. A questo punto intervenivano alcuni calciatori della società Troina Sporting Club che bloccavano il Rapisarda, evitando che ripetesse l’aggressione appena compiuta, e successivamente lo allontanavano definitivamente dal campo mentre continuava a minacciare pesantemente il direttore di gara. Dopo qualche minuto e dopo essersi ripreso, l’arbitro proseguiva la gara fino al termine. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale non appare meritevole di riduzione alcuna, risultando equa e ben proporzionata ai fatti posti in essere dal sig. Rapisarda, così come descritti dall’arbitro e che risultano essere non solo violenti ma anche minacciosi. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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