COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 159/A A.S.D. COMUNITA’ FRONTIERA (EN) avverso squalifica per sei gare calciatore/allenatore sig. Michele Fiaccaprile; avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Filippo D’Urso; avverso squalifica per due gare a carico dei calciatori sig.ri Carciofalo Dio Filippo Ottavio e Calogero Bongiovanni – Campionato 2° Categoria Girone “L” Gara: Comunità Frontiera/Atletico Aragona del 06/02/2016 – C.U. n. 285 del 09/03/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 159/A A.S.D. COMUNITA’ FRONTIERA (EN) avverso squalifica per sei gare calciatore/allenatore sig. Michele Fiaccaprile; avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Filippo D’Urso; avverso squalifica per due gare a carico dei calciatori sig.ri Carciofalo Dio Filippo Ottavio e Calogero Bongiovanni - Campionato 2° Categoria Girone “L” Gara: Comunità Frontiera/Atletico Aragona del 06/02/2016 – C.U. n. 285 del 09/03/2016 Con appello tempestivamente e ritualmente proposto l’A.S.D. Comunità Frontiera impugna le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate all’effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede la riduzione. Nel merito la reclamante sostiene che il sig. Michele Fiaccaprile al termine della gara si è avvicinato al direttore di gara solo per sottolineargli, anche se ad alta voce ma mai in modo offensivo, che il comportamento da lui assunto aveva inficiato il tranquillo corso della gara. Lo stesso calciatore, sostiene ancora la reclamante, aveva seguito l’arbitro fin davanti alla porta del suo spogliatoio “sbattendo la porta” per poi allontanarsi senza commettere null’altro. Per quanto riguarda la posizione del sig. Filippo D’Urso la reclamante sostiene che questi non è mai entrato nello spogliatoio dell’arbitro, in quanto dopo l’episodio della porta sbattuta dal parte del sig. Michele Fiaccaprile, l’unica persona ad accedere nello spogliatoio dell’arbitro è stato il dirigente accompagnatore. L’unico contatto che vi sarebbe stato tra il D’Urso e l’arbitro, sempre secondo la versione della reclamante, è stato di tipo verbale e sarebbe avvenuto unicamente durante il tragitto tra il campo e lo spogliatoio. Per ciò che attiene, infine, i calciatori sigg. Bongiovanni e Carciofalo Dio questi non avrebbero mai rivolto alcuna frase offensiva nei confronti dell’arbitro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) C.G.S., il capo del reclamo relativo all’impugnazione della squalifiche per due gare a carico dei calciatori sig.ri Carciofalo Dio Filippo Ottavio e Bongiovanni Calogero. Nel merito, letto il referto di gara redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al termine della gara gli si avvicinava, correndo, il calciatore/allenatore sig. Michele Fiaccaprile il quale, gridando, assumeva nei suoi confronti un comportamento irriguardoso. All’invito rivoltogli dal direttore di gara di allontanarsi e fare rientro nel suo spogliatoio il sig. Fiaccaprile proseguiva nel suo comportamento fortemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro ed una volta che questi aveva fatto rientro nel suo spogliatoio ne colpiva ripetutamente la porta, assumendo anche un comportamento gravemente minaccioso. Sempre a fine gara il sig. Filippo D’Urso entrava nello spogliatoio dell’arbitro, la cui porta in quel momento era chiusa, ed una volta giunto in sua vicinanza gli poggiava una mano sul collo profferendogli nel contempo una frase dall’evidente tenore irriguardoso. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento per ciò che attiene alla sanzione inflitta al sig. Filippo D’Urso, che appare adeguata e non suscettibile delle benché minima riduzione in ragione del grave atto posto in essere in danno del direttore di gara. Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene alla squalifica inflitta al calciatore sig. Fiaccaprile Michele, sanzione questa che deve essere rideterminata in termini più equi in relazione a quanto dallo stesso posto in essere, il cui comportamento, peraltro, risulta confermato, anche se in termini riduttivi, dalla stessa reclamante P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore/allenatore sig. Michele Fiaccaprile confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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