COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 214. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BOGDAN PETKOV (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ F.C. REAL SM HYRIA ASD): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. REAL SM HYRIA ASD: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 214. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BOGDAN PETKOV (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ F.C. REAL SM HYRIA ASD): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. REAL SM HYRIA ASD: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 20 febbraio 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Dario Perugini, in data 7 ottobre 2015, prot. 3191/877, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 7 marzo 2016 era presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Sono risultati assenti i deferiti. In punto di fatto, nel caso in esame, è avvenuto che sono stati deferiti a questo Tribunale Federale Territoriale: a) il sig. Bogdan Petkov, per “violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F., per non aver depositato l’accordo economico con il calciatore Claudio Zaminga, per il periodo 17.09.2013 / 30.06.2014 (nel corso del quale la società in parola partecipava al Campionato Nazionale di Serie D), entro il termine del quindicesimo giorno successivo alla stipula…”; b) la società F.C. Real Hyria ASD, per “responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante…”. Il Tribunale rileva che, come si evince dagli atti, effettivamente, la società deferita e il suo legale rappresentante p.t. non hanno provveduto al deposito dell’accordo ai sensi dell’art. 93 delle N.O.I.F. Né i deferiti, peraltro nemmeno presenti in udienza, hanno fornito argomentazioni difensive in contrario senso. Nella riunione del 7 marzo 2016, il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: a) mesi tre di inibizione per il sig. Bogdan Petkov; b) ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) per la società F.C. Real SM Hyria ASD. Il Collegio ritiene che, alla luce delle risultanze dibattimentali, le richieste della Procura debbano essere ridotte ad euro 300,00 di sanzione pecuniarie ed a mesi due di inibizione per il legale rappresentante, come innanzi nominato. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere mesi due di inibizione a carico del sig. Bogdan Petkov, nella sua qualità di legale rappresentante, all’epoca dei fatti contestati, della società deferita; euro 300,00 di ammenda a carico della società F.C. Real SM Hyria ASD.
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