COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 63. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CALES SPORTING CLUB – GARA ATHLETIC FOOTBALL / CALES SPORTING CLUB DEL 15.02.2016 – CALCIO A CINQUE – JUNIORES

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 63. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CALES SPORTING CLUB – GARA ATHLETIC FOOTBALL / CALES SPORTING CLUB DEL 15.02.2016 – CALCIO A CINQUE – JUNIORES La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dello stesso. In via preliminare, deve considerarsi che la condotta addebitata al sig. Ventriglia Vincenzo, colpevole di aver spinto in modo, sia pur lieve, il direttore di gara, meriti censura. Tuttavia, al fine di una commisurazione proporzionata della sanzione, questa Corte ritiene che le modalità della condotta, ovvero la lieve spinta e l’assenza di ulteriori conseguenze, inducano a considerare il gesto, seppur irriguardoso della figura dell’arbitro, di tenue portata e, pertanto, da sanzionare in misura meno afflittiva. Pertanto, questa Corte ritiene di applicare alla fattispecie la sanzione disciplinare di quattro giornate di squalifica. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla società Cales Sporting Club, di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calcettista Ventriglia Vincenzo; dispone il riaccredito della tassa reclamo, versata, sul conto della società reclamante .
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