COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA CALC. GABRIELLI MATTEO avverso squalifica per 10 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 33 del 24.2.2016 gara CASALECCHIO – POL.RENO del 21.2.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA CALC. GABRIELLI MATTEO avverso squalifica per 10 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 33 del 24.2.2016 gara CASALECCHIO - POL.RENO del 21.2.2016 Il calc. GABRIELLI MATTEO, che è stato anche sentito, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che "le espressioni proferite, dopo la gara, non erano affatto motivate, supportate o, comunque, intese a recare offesa di matrice razziale, né possedevano sul piano oggettivo l'idoneità ad esserlo. Infatti l'affermazione era, grosso modo non è possibile che questi ragazzi neri vegano qui ad insultarci e a menarci tutta la partita, sapendo che se reagiamo verso di loro finiamo in galera!!! Giunge che lui, al pari di altri suoi compagni di squadra, era stato oggetto di insulti e minacce, triviali ed ignobili, durante tutta la gara, ad opera di alcuni componenti della squadra avversaria che, accidentalmente, ma in effetti, erano tutti di pelle nera, tanto che il direttore di gara aveva avvertito questo clima di tensione ed aveva correttamente smorzato gli animi, cercando la collaborazione di tutti i giocatori. Inoltre, in una fase di gioco, a pochi minuti dal fischio finale, a palla lontana (e terna arbitrale impossibilitata a rilevarlo), uno di questi giovani colpiva al volto Gabrielli, sopraggiungendo alle sue spalle, recandogli lesioni per le quali il reclamante veniva visitato al P.S. Ospedaliero ed in relazione alle quali si riserva ogni propria tutela". Risentito da questo grave contegno, non rilevato dall'arbitro, al quale comunque, Gabrielli segnalava l'occorso, oltre che dalle offese e dalle minacce di cui era stato vittima "dopo la fine della partita, esternava a voce alta le proprie considerazioni, rimarcando il fatto storico oggettivo che alcuni ragazzi di colore, militanti nella squadra avversaria, avessero tenuto un comportamento insolente, minaccioso e persino gratuitamente violento, probabilmente profittando della particolare attenzione che viene rivolta alla loro tutela sul piano razziale". Chiede la revoca della sanzione , attesa l'insussistenza del rilievo de quo, in subordine la squalifica per 1 giornata. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato : 1) che, al termine della gara, mentre le squadre si avviavano verso gli spogliatoi, ha udito perfettamente la frase riportata a referto, urlata all'indirizzo dei giocatori di colore della squadra avversaria dal calc. GABRIELLI - che si trovava a non più di 2 metri di distanza da lui - frase ripetuta, se non con termini uguali ma di contenuto analogo; 2) che tali esternazioni sono state sentite anche dagli assistenti ufficiali di gara; 3) di escludere che il calc. GABRIELLI gli abbia detto si essere stato colpito da un giocatore avversario, fatto che, comunque, lui non ha visto; - valutato che la frase riportata a referto come pronunciata dal calc. GABRIELLI debba considerarsi, così come già fatto dal primo Giudice, quale espressione offensiva per motivi di discriminazione razziale; - visti gli artt. 11, comma 1, e 35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 10 giornate del calc. GABRIELLI MATTEO. Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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