COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA S.S. CASALECCHIO CALCIO 1921 avverso per 10 giornate calc. GABRIELLI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 24.2.2016 gara CASALECCHIO – POL.RENO del 21.2.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA S.S. CASALECCHIO CALCIO 1921 avverso per 10 giornate calc. GABRIELLI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 24.2.2016 gara CASALECCHIO - POL.RENO del 21.2.2016 La S.S. CASALECCHIO CALCIO 1921, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza, dianzi tutto, il comportamento di "alcuni giocatori della Pol. Reno, specie da quelli di colore, con frasi ingiuriose, minacciose, offensive e provocatorie e non di meno a sfondo razziale di quella che in modo strumentale vuole in questa circostanza ergersi forzatamente" senza che l'arbitro, che sentiva chiaramente in campo, intervenisse", ma, non intervenendo, permetteva l'aggravarsi degli atteggiamenti in campo. Infatti, un giocatore della Pol. Reno colpiva al volto con un pugno il calc. Gabrielli, senza che l'arbitro intervenisse. "Il fatto, non sanzionato determinava un comprensibile stato d'animo che, unito al pathos degli ultimi minuti di gioco, faceva perdere il controllo disciplinare dei giocatori di entrambe le squadre e, in primis, dell'arbitro". "La frase proferita dal calc. Gabrielli, al rientro negli spogliatoi, possiamo assicurare che nella sua certa gravità è fin troppo colma di attenuanti per quelle ricevute in campo e non rilevate dai direttori di gara". Chiede una rivalutazione dei fatti e la riduzione della sanzione, "tenendo conto delle evidenti e reali attenuanti e del reale svolgimento emotivo dei fatti e tenuto conto che l'arbitro non solo non ha rilevato la causa che ha prodotto gli effetti, ma ha anche consentito l'ingresso nello spogliatoio della direzione di gara di tesserati della Pol. Reno. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato : 1) che, al termine della gara, mentre le squadre si avviavano verso gli spogliatoi, ha udito perfettamente la frase riportata a referto, urlata all'indirizzo dei giocatori di colore della squadra avversaria dal calc. GABRIELLI - che si trovava a non più di 2 metri di distanza da lui - frase ripetuta, se non con termini uguali ma di contenuto analogo; 2) che tali esternazioni sono state sentite anche dagli assistenti ufficiali di gara; 3) di escludere che il calc. GABRIELLI gli abbia detto si essere stato colpito da un giocatore avversario, fatto che, comunque, lui non ha visto; - valutato che la frase riportata a referto come pronunciata dal calc. GABRIELLI debba considerarsi, così come già fatto dal primo Giudice, quale espressione offensiva per motivi di discriminazione razziale; - visti gli artt. 11, comma 1, e 35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 10 giornate del calc. GABRIELLI MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it