COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°282 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI PALIANO CA5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 141 C5 DEL 13/01/2016 (Gara: GYMNASTIC STUDIO CA5 – CITTA’ DI PALIANO CA5 del 19/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°282 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI PALIANO CA5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 141 C5 DEL 13/01/2016 (Gara: GYMNASTIC STUDIO CA5 – CITTA’ DI PALIANO CA5 del 19/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016 L’ASD CITTA DI PALIANO con il presente ricorso intende impugnare la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il Comunicato indicato in oggetto ponendo in evidenza l’illegittima partecipazione alla gara del calciatore BIANCHI Vittorio, nato il 17/05/2001, indicato in distinta, per non aver alla data di effettuazione dell’incontro, compiuto anagraficamente il 15/mo anno di età, contravvenendo al contenuto di cui all’ art. 34 comma 3 delle NOIF. La società GYMNASTIC STUDIO CA5 nelle proprie controdeduzioni, trasmesse nei termini, ed anche in sede di audizione, precisa di aver inserito in distinta il calciatore BIANCHI Vittorio, a seguito di una specifica autorizzazione contenuta nel comunicato ufficiale n. 173 del 18/12/2015. Insiste quindi la ricorrente perché gli venga riconosciuta la convalida del risultato della gara ottenuto sul campo. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale nell’esaminare il caso in questione ci tiene a sottolineare, che in base alla normativa di cui all’ art.34 comma 3 delle NOIF e di cui la società reclamante avrebbe dovuto conoscere il contenuto, non avrebbe potuto inoltrare la richiesta in argomento trattandosi di un calciatore ancora non quindicenne. Infatti, la citata norma dell’art. 34 comma 3 consente la deroga solamente ai calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età ed il BIANCHI essendo nato il 17/05/2001, alla data del predetto incontro, non aveva ancora l’età per ottenere la citata deroga. Tra l'altro, anche nel Comunicato Ufficiale n°1 del 02/07/2015 punto 5 Calcio a 5 maschile Serie C1 punto B, si ribadisce che “…tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015-2016, possono prender parte alle gare del campionato suddetto, purché abbiano compiuto anagraficamente il 15/mo anno di età, nel rispetto delle condizioni del più volte citato art.34 comma 3 delle NOIF. Questa Corte quindi ha potuto constatare che la conseguente autorizzazione, pubblicata nel C. U.173, è stata concessa al BIANCHI, per un mero errore materiale di lettura dell’età del calciatore e che la Società avrebbe anche potuto accorgersi in detta circostanza che la richiesta in argomento non poteva essere accolta ne rivolta, considerandola priva di fondamento. Ciò detto la partecipazione del BIANCHI alla gara in argomento è da considerarsi sotto ogni profilo e a tutti gli effetti irregolare. Conseguentemente, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di infliggere alla Società GYMNASTIC STUDIO CA5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
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