COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°282 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. CASALVIERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 40 DELL’11/02/2016 (Gara: DON BOSCO GAETA – CASALVIERI del 07/02/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Femminile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°282 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. CASALVIERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 40 DELL’11/02/2016 (Gara: DON BOSCO GAETA – CASALVIERI del 07/02/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Femminile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016 La reclamante contesta con il presente ricorso la decisione assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, sostenendo che la Società aveva richiesto, agli organi competenti, il rinvio della gara prevista per il giorno 7/02/2016, in quanto nello stesso giorno la squadra del CASALVIERI era impegnata sia nel campionato di categoria superiore ( serie C calcio a 11 femminile ) che nel campionato di serie D calcio a 5, con le stesse atlete che partecipano ad entrambi i campionati. Pone in evidenza la ricorrente che è l’unica società del Lazio a partecipare alle due manifestazioni con gli stessi elementi a disposizione. Per tale motivo la richiesta di rinvio è stata accolta e pubblicata sul C.U. n.156 del 26/01/2016. Sorprendentemente il giorno successivo con il C.U. n.159 veniva pubblicata una “errata corrige“ al C.U. n.156 in cui si fissava la data dell’incontro, come da calendario, per il giorno 7 /02/2016, senza che di ciò venisse informata la società CASALVIERI. Per tutti questi motivi chiede la ricorrente l’annullamento della decisione riportata in epigrafe e che il recupero della gara venga fissato in un qualsiasi giorno della settimana o anche di domenica, purché non sia in contemporanea con il campionato di calcio a 11. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dopo aver effettuato le opportune indagini sulla vicenda, ha rilevato di non aver riscontrato agli atti alcun documento in cui risulti che la società CASALVIERI sia stata tempestivamente informata della variazione riportata sul C.U. n.159 di “errata corrige“ del giorno successivo a quello in cui veniva disposto il rinvio della partita a data da destinarsi. Questa Corte fa presente che, per evitare disguidi del genere, in tali situazioni è buona norma che, aldilà di quanto si pubblichi sui comunicati ufficiali, specialmente quando le modifiche sono così ravvicinate, le società interessate vengano avvertite tempestivamente, tenuto conto che lo consentono gli attuali mezzi di comunicazione a disposizione, Tenuto conto di tutto ciò si ritiene di poter accogliere il reclamo in argomento proposto dalla società CASALVIERI per le motivazioni in esso indicate. Conseguentemente questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara.
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