COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°282 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEFIASCONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BURATTI ANDREA FINO AL 17/03/2016 E MINCIOTTI FEDERICO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 258 DEL 24/02/2016 (Gara: LADISPOLI – MONTEFIASCONE del 20/02/2016 – Campionato Juniores Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°282 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEFIASCONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BURATTI ANDREA FINO AL 17/03/2016 E MINCIOTTI FEDERICO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 258 DEL 24/02/2016 (Gara: LADISPOLI – MONTEFIASCONE del 20/02/2016 – Campionato Juniores Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016 L’A.S.D. MONTEFIASCONE impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale venivano squalificati i giocatori MINCIOTTI Federico e BURATTI Andrea, il primo per tre giornate ed il secondo sino al 17/03/2016. La Società, nel proprio reclamo, non negava che il MINCIOTTI avesse ingiuriato il Direttore di gara a seguito di una decisione tecnica sfavorevole, ma chiedeva, comunque, una riduzione della squalifica, sostenendo che le parole offensive del proprio giocatore dovessero essere inquadrate in un contesto in cui la stanchezza e la frustrazione avevano preso, ormai, il sopravvento. Analogamente, la Società reclamante, chiedeva una riduzione della squalifica, per il giocatore BURATTI Andrea, negando che quest’ultimo avesse voluto colpire l’arbitro con una manciata di terra, ma riconoscendo che il lancio del terriccio era riconducibile ad un momento di stizza, le cui conseguenze non erano volute dall’autore del gesto. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per ridurre le sanzioni. Infatti, dal referto arbitrale emerge che, al 36° del secondo tempo il MINCIOTTI veniva espulso per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso ed intimidatorio, insultandolo ripetutamente; così il giocatore BURATTI, al 37° della seconda frazione di gioco, dopo un provvedimento del Direttore di gara, lanciava sulla schiena di quest’ultimo una manciata di terriccio e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, gli rivolgeva ripetute offese e minacce. Pertanto, per quanto detto, le condotte dei due giocatori summenzionati, perpetuate ai danni del Direttore di gara, sono meritevoli di adeguata sanzione, così come deliberato dal Giudice di prime cure. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.
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