COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 30/cs – Ricorso della società A.S.D. Voltrese Vultur avverso la squalifica del calciatore Andrea Ivaldi per per quattro giornate – Gara Cairese – Voltrese del 21.02.2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 47 del 25.2.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 30/cs - Ricorso della società A.S.D. Voltrese Vultur avverso la squalifica del calciatore Andrea Ivaldi per per quattro giornate - Gara Cairese - Voltrese del 21.02.2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 47 del 25.2.2016. La società A.S.D. Voltrese Vultur ha depositato ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva al calciatore Andrea Ivaldi la squalifica per quattro giornate di gara perché, al 27° del secondo tempo, espulso per proteste, teneva verso l’arbitro un comportamento gravemente minaccioso, rivolgendogli parole irriguardose e ingiuriose, reiterandolo per alcuni minuti facendo così ritardare la ripresa del gioco. Nel gravame, la reclamante non contesta le risultanze degli atti ufficiali ma si duole che il primo Giudice abbia applicato una sanzione “notevolmente esagerata e fortemente spropositata”, per cui ne chiede la riduzione. La Corte, letto il ricorso e gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della Società, ritiene che il reclamo non sia fondato. L’infrazione commessa dall’Ivaldi è stata correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo con quattro giornate di squalifica trattandosi di comportamento irriguardoso, ingiurioso e gravemente minaccioso verso l’arbitro, comportamento che, reiterato al momento di abbandonare il terreno, faceva ritardare la ripresa del gioco. Non ravvisando circostanze attenuanti, la squalifica va pertanto confermata e in tal senso la Corte delibera. Respinto il ricorso la tassa addebitata sul conto va incamerata.
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