COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. ONNISPORT avverso le decisioni del Giudice Sportivo comprese nel C.U. n° 36 del 3/03/16 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara EXCELSIUS – ONNISPORT disputata il 28/02/16 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. ONNISPORT avverso le decisioni del Giudice Sportivo comprese nel C.U. n° 36 del 3/03/16 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara EXCELSIUS – ONNISPORT disputata il 28/02/16 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata dell’8/03/16, la A.S.D. ONNISPORT contesta la squalifica per dieci gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore MELONI Francesco, riportata sul C.U. n° 36 del 3/03/16 della Delegazione Provinciale di Torino, per i fatti riferiti dal direttore della gara EXCELSIUS - ONNISPORT disputata il 28/02/16 nell’ambito del Girone B del Campionato di Terza Categoria.La A.S.D. ONNISPORT chiede una congrua riduzione della squalifica riportata dal proprio giocatore, colpevole, secondo il referto arbitrale, di aver rivolto un insulto razzista nei confronti di un avversario, in quanto, secondo la versione riferita dalla società, il fatto non sussisterebbe, avendo il suddetto proferito l’espressione “vacca di merda” e non quella riferita dall’arbitro “negro di m…”.La tesi difensiva della Società reclamante non regge di fronte alla precisa descrizione dell’episodio effettuata dal direttore di gara, il quale, interpellato telefonicamente per chiarire e fugare ogni dubbio, a precisa domanda non ha avuto alcuna esitazione a ricordare di aver sentito personalmente la frase sopra riferita, pronunciata dal calciatore MELONI Francesco nei confronti dell’avversario ABAKBA Joseph Esembi.Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono, pertanto, essere disattese.La Corte Sportiva di Appello Territoriale,ritenuta la frase attribuita al giocatore MELONI Francesco particolarmente ripugnante perché rientrante fra quelle avente natura discriminatoria di carattere razzista;stabilito che tale considerazione rende incensurabile la decisione impugnata in ordine, sia al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata, in quanto contenuta nel minimo edittale; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo nei confronti della A.S.D. ONNISPORT l’addebito della prescritta tassa di reclamo, che non risulta versata contestualmente alla presentazione del reclamo e, conseguentemente,CONFERMAla squalifica per DIECI gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore MELONI Francesco.
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