COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 17 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. SQUADRA DEL CUORE – A.S.D. SPORT LUCERA del 21 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. SQUADRA DEL CUORE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori VOTO Antonio, TAVAGLIONE Vincenzo Pio e MARTELLA Davide di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 64 in data 26/2/2016 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 17 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. SQUADRA DEL CUORE – A.S.D. SPORT LUCERA del 21 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. SQUADRA DEL CUORE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori VOTO Antonio, TAVAGLIONE Vincenzo Pio e MARTELLA Davide di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 64 in data 26/2/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato integrale conferma negli atti ufficiali atteso che gli atti di violenza assunti dai calciatori VOTO Antonio, TAVAGLIONE Vincenzo Pio e MARTELLA Davide risultano avvenuti e confermarti dalle risultanze in atti; ritenuto, tuttavia, che le sanzioni adeguate agli atti di violenza succitati possono essere ridotte a 4 giornate effettive di gara per ciascuno dei calciatori su menzionati. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a n. 4 giornate effettive di gara le squalifiche inflitte ai calciatori VOTO Antonio, TAVAGLIONE Vincenzo Pio e MARTELLA Davide; Restituirsi la tassa di € 130.00 versata con assegno stante il parziale accoglimento del ricorso.
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