COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 17 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA – A.S.D. FOOTBALL TAURISANO del 7 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. FOOTBALL TAURISANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 11/2/2016 della Delegazione Provinciale di Maglie).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 17 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA – A.S.D. FOOTBALL TAURISANO del 7 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. FOOTBALL TAURISANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 11/2/2016 della Delegazione Provinciale di Maglie). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che dalla documentazione acquisita al procedimento è risultato non individuabile e non individuato l’autore del lancio delle pietre che hanno colpito l’assistente dell’arbitro al 36° minuto del secondo tempo, per cui va accolta la doglianza della società reclamante e revocato integralmente il provvedimento dell’ammenda inflitto dal Primo Giudice. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. FOOTBALL TAURISANO e revocarsi l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo. Restituirsi la tassa di € 78.00 versata con bonifico.
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