COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 17 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: FLY TEAM – FORTITUDO DEL 27.02.2016 Reclamo dell’A.S.D. Fortitudo del 08.03.2016 avverso la squalifica per quattro gare effettive del calciatore Micelli Cosimo inflitta con decisione del Giudice Sportivo territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Foggia, FIGC-LND, n. 33 del 03.03.2016.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 17 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: FLY TEAM – FORTITUDO DEL 27.02.2016 Reclamo dell’A.S.D. Fortitudo del 08.03.2016 avverso la squalifica per quattro gare effettive del calciatore Micelli Cosimo inflitta con decisione del Giudice Sportivo territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Foggia, FIGC-LND, n. 33 del 03.03.2016. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Ritenuto che la condotta offensiva tenuta dal calciatore Micelli Cosimo dopo la notifica dell’espulsione al 27° minuto del s.t., confermata dalle circostanze ammissive contenute nel reclamo, possa essere punita con più mite sanzione; Considerato, infatti, che la detta condotta non ha assunto connotazioni violente (nel qual caso la punizione minima edittale sarebbe di tre giornate ex art. 19, co. 4 lett. b), C.G.S.), che l’espulsione è maturata per doppia ammonizione a seguito di proteste al 15° minuto del s.t. e per un successivo fallo di gioco al 27° minuto, che la partita si è potuta svolgere e concludere senza incidenti di sorta; Tutto quanto ritenuto e considerato, la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari, DELIBERA 1) Accogliersi per quanto di ragione il reclamo proposto e, in riforma della decisione impugnata, ridursi a due gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Micelli Cosimo; 2) Non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del gravame.
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