COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 15/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 102 stagione sportiva 2015 – 2016 Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Acquaviva avverso l’ammenda di Euro700,00 (C.U. n. 38 del 10/02/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 15/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 102 stagione sportiva 2015 – 2016 Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Acquaviva avverso l'ammenda di Euro700,00 (C.U. n. 38 del 10/02/2016). La Società Polisportiva Acquaviva, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 7/02/2016, contro la Società Pietraia. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: “Per intemperanze dei propri sostenitori ripetute molte volte nel corso della gara ed attuate anche attraverso sputi, ombrellate schiaffi ect. Il D.G. riferisce che ha dovuto richiedere più volte l'intervento dei Dirigenti dell'Acquaviva ma con scarsi risultati. Il peggio è venuto a fine partita quando un giocatore della Soc. Pietraia è caduto nei pressi della rete di recinzione dove si trovavano i sostenitori avversari ed è stato "infilzato" (così il referto) con un ombrello nei pressi dello stomaco, accasciandosi in terra. Il giocatore veniva fatto oggetto di sputi che non colpivano - anche se gli passavano vicinissimi - il D.G. che nel frattempo si era avvicinato.” La società, nel reclamo, contesta la decisione del G.S.T. eccependo che la tifoseria in effetti avrebbe avuto un atteggiamento verbalmente aggressivo ed offensivo nei confronti del D.G. ma respinge, in modo reciso, l'esistenza di sputi, schiaffi o presunti colpi con la punta degli ombrelli. Censura veementemente la ricostruzione dell'arbitro, accusandolo di avere redatto un rapporto di gara non corrispondente alla realtà degli episodi avvenuti in campo, di avere riportato come sussistenti condotte mai avvenute e sottolinea come lo stesso, nella compilazione non contestuale del rapporto, abbia premeditatamente voluto infierire contro la società reclamante nella stesura del documento. Per argomentare meglio le sue critiche rileva come nell'atto di gara siano presenti espressioni che mal si conciliano con la presunta oggettività dell'arbitro quali “il peggio di loro lo hanno dato...” e ancora parlando di sputi che non lo avrebbero attinto “per pura mia fortuna e soprattutto loro”. Sottolinea alcune contraddizioni presenti come l'aver censurato in una parte del documento l'atteggiamento poco collaborativo della dirigenza societaria tralasciando di trascrivere la nota critica anche nella sezione “comportamento dei dirigenti”. Puntualizza che l'espressione usata per descrivere il colpo con l'ombrello (infilzare) nella lingua italiana sembrerebbe comportare una lesione o una ferita assolutamente inesistente nel caso concreto. Identifica infine una serie di grossolani errori arbitrali quali il mancato rispetto dei tempi di riposo ovvero l'erronea identificazione di un ammonito con altro e la conseguente adozione di un provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni. Al fine di dare maggior credibilità alle censure avanzate, sul comportamento assunto dall'arbitro durante l'incontro e nella redazione del rapporto, allega alcune dichiarazioni (che confermerebbero le critiche e gli errori del D.G.) sottoscritte da parte del Presidente e di un giocatore della squadra avversaria e conclude pertanto invocando una congrua riduzione dell'ammenda irrogata. Il reclamo non può essere accolto. Sull'inserimento delle dichiarazioni testimoniali sottoscritte questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale si è più volte espressa ritenendole non conformi alle regole del processo Sportivo poiché le Carte Federali pongono un espresso divieto all’ammissione delle prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. E' evidente che tale divieto non può essere “aggirato” mediante l'introduzione di deposizioni scritte poiché tale “escamotage” consentirebbe di inserire le vietate dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo (sotto forma di documenti) in deroga alla disposizione generale; pertanto, l'allegata dichiarazione del tesserato Dreucci non può essere considerata conforme e, al contrario, deve essere ritenuta inammissibile. Nel caso concreto poi non vi sarebbe nemmeno certezza sulla provenienza dei documenti non essendo corredati dai documenti di identificazione dei presunti autori. Nel quadro univoco fornito dal D.G. con il suo rapporto di gara e nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante. Il D.G. provvedeva ad inoltrare ben due supplementi nei quali non si limita esclusivamente a contestare le deduzioni difensive ma, abbandonando la consueta oggettività arbitrale e assumendo invece la figura di parte lesa, avanza feroci critiche nei confronti della società Acquaviva riuscendo persino ad inasprire i toni già “caldi” contenuti nel reclamo. Afferma di sentirsi umiliato, amareggiato e diffamato e ripercorre i fatti ribadendo di avere visto “infilzare” il giocatore e di essere stato oggetto di sputi che, se lo avessero colpito, avrebbero potuto comportare, testualmente, “la sospensione della gara se non il termine”. Chiede di potersi difendere nelle opportune sedi ed invoca un incontro, con la società e tutti i giocatori, sul campo dove è stata disputata la gara ovvero un confronto in sezione per poter “tranquillamente faccia a faccia capire come si possa distorcere così tanto la realtà magari per avere una minima riduzione su un provvedimento”. Nel secondo documento, riferendosi alle affermazioni della reclamante auspica “vivamente” l'adozione di “ulteriori provvedimenti” evidentemente finalizzati a “tenere alto il buon nome dell'AIA e il mio”. Senza dover specificare i compiti ed i poteri attribuiti a questo collegio (incompatibili con le singolari richieste avanzate dal D.G.) deve essere di nuovo affermata l'impossibilità di poter disporre audizioni testimoniali nel procedimento sportivo - ed a maggior ragione “confronti” - poiché il Codice di Giustizia Sportiva non fa alcuna distinzione pregiudizievole a seconda dei soggetti che invocano tale mezzo istruttorio. In ogni caso, da quanto sopra dedotto, in assenza di palesi incongruenze desumibili dal rapporto di gara, il giudizio deve sottostare alle norme imperative che lo regolano. La fede privilegiata che le carte federali conferiscono alla versione arbitrale impone a questo collegio di attribuirvi piena credibilità nella assoluta impossibilità di poter acquisire mezzi istruttori estranei al Procedimento Sportivo. In questi casi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, normativamente vincolata, cessa dalle proprie funzioni di organo giudicante e deve soggiacere, pur alla presenza di atti che potrebbero ipoteticamente smentire la ricostruzione del D.G., alla mera esecuzione di sanzioni la cui applicabilità dipende esclusivamente dalla volontà e dalla onestà intellettuale dell'arbitro. Si tratta di un dovere istituzionale, scevro da qualsiasi valutazione di merito, che impone l'applicazione automatica di sanzioni che potrebbero essere valutate solo in ordine alla congruità delle medesime. L'ammenda irrogata però, con riferimento alle condotte descritte dal D.G., appare correttamente commisurata alla gravità dei fatti e si allinea con la giurisprudenza sportiva consolidata ed applicata a fattispecie analoghe. Pur tuttavia le gravissime censure, evidenziate sia da parte reclamante - nell'atto di impugnazione sull'operato dell'arbitro che avrebbe assunto comportamenti illegittimi in campo e nella redazione del rapporto di gara - sia da parte dell'arbitro - nella inconsueta ed aggressiva replica, con riferimento alle presunte falsità contenute nel reclamo - appare meritevole di un approfondimento istruttorio che dovrà necessariamente verificare la reale portata degli eventi e le conseguenti responsabilità. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo disponendo l'incameramento della relativa tassa e dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli approfondimenti di competenza.
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