COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 90 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 41 del 28.01.2016 Reclamo dell’S.S.D. DIAVOLI NERI GORFIGLIANO avverso l’inibizione inflitta al dirigente Orsi Ivano fino al 28.01.2017 (12 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 90 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 41 del 28.01.2016 Reclamo dell’S.S.D. DIAVOLI NERI GORFIGLIANO avverso l’inibizione inflitta al dirigente Orsi Ivano fino al 28.01.2017 (12 mesi). Il provvedimento del G.S.T., con il quale è stata comminata al dirigente Orsi Ivano l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 28.01.2017 (12 mesi), poiché ‘a fine gara assumeva contegno minaccioso verso il D.G. costringendolo ad arretrare per non entrare in contatto e quindi lo offendeva. Successivamente, nel mentre l’arbitro si dirigeva verso la propria auto per lasciare l’impianto sportivo, lo colpiva con una manata sulla spalla, senza procurare dolore, accompagnando tale gesto con frasi offensive e irriguardose’, viene impugnato dalla società Diavoli Neri Gorfigliano in quanto ritenuto eccessivo rispetto al reale accadimento dei fatti. In particolare, sostiene la reclamante che non si è trattato di una manata sulla spalla come descritto dal direttore di gara, e quindi di un gesto di violenza, ma di semplice tocco sulla spalla, con il quale il dirigente Orsi ha richiamato l’attenzione dell’arbitro facendogli notare, in modo sarcastico, che senza le chiavi (da lui custodite) non avrebbe potuto mettere in moto l’auto e lasciare l’impianto sportivo. La società evidenzia, in buona sostanza, che non si è trattato di un gesto di violenza, ma semmai di comportamento irriguardoso, sottolineando la condotta irreprensibile dell’Orsi nel corso dei sette anni da tesserato, chiedendo in via istruttoria di essere ascoltata dalla Corte. All’udienza dell’11 marzo 2016, nonostante rituale convocazione, nessun rappresentante della società Diavoli Neri Gorfigliano si è presentato. La Corte, pertanto, acquisito il fascicolo di primo grado e, ai fini istruttori, un supplemento di rapporto dal direttore di gara, si è riunita in camera di consiglio adottando la seguente decisione. Non vi è dubbio sul fatto che la condotta del dirigente Orsi debba essere annoverata nell’ambito delle condotte violente, avendo l’arbitro avuto modo di confermare con il supplemento di rapporto di essere stato colpito da ‘una forte manata sopra la spalla’. Non si è quindi, trattato, come erroneamente sostenuto dalla reclamante, di un semplice tocco sulla spalla volto ad attirare l’attenzione dell’arbitro, bensì di un gesto che, seppur non ha determinato alcuna conseguenza al direttore di gara, rientra a pieno titolo per caratteristiche intrinseche e oggettive nel novero delle condotte previste e sanzionate dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 19, comma 4). Occorre peraltro rilevare che, prima di tale gesto, il dirigente Orsi aveva tenuto nei confronti dell’arbitro una condotta ‘oltremodo minacciosa’, non risultando pertanto difficile per la Corte desumere dalla ‘forte manata’ l'elemento di sintesi di un atteggiamento che non brilla per educazione e rispetto per la classe arbitrale. Detto comportamento tuttavia, come detto, non ha apportato alcuna conseguenza lesiva al direttore di gara, motivo per cui la Corte ritiene esserci spazio per ridurre la sanzione, adeguandola alla sua reale portata afflittiva. Sanzione ritenuta congrua in mesi 8 (otto). P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: -accoglie il reclamo della società Diavoli Neri Gorfigliano SSD, riducendo al 28.09.2016 (otto mesi) l’inibizione inflitta al dirigente Ivano Orsi; -ordina non disporsi l’incameramento della tassa.
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