COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 123 / R – stagione sportiva 2014 / 2015. Reclamo proposto dall’A.S.D. Audace 1905 avverso la squalifica per 3 (tre) mesi inflitta dal G.S.T. della Toscana all’Allenatore Barsellini Onelio. (C.U. n. 48 del 3.3.2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 123 / R - stagione sportiva 2014 / 2015. Reclamo proposto dall’A.S.D. Audace 1905 avverso la squalifica per 3 (tre) mesi inflitta dal G.S.T. della Toscana all’Allenatore Barsellini Onelio. (C.U. n. 48 del 3.3.2016). Con tempestivo reclamo l’A.S. Audace 1905 Isola d’Elba giustifica il comportamento tenuto dal proprio Allenatore nel corso della gara disputata contro la squadra della Società Alta Maremma in data 28 febbraio c.a. nell’ambito del Campionato di II categoria. Preliminarmente e, per una migliore conoscenza dei fatti, si riporta di seguito il provvedimento disciplinare che viene impugnato: “Squalifica fino al 3/6/2016. A fine gara veniva a vie di fatto con un dirigente avversario quindi assumeva contegno irriguardoso ed intimidatorio verso il D.G.” Sostiene in proposito la reclamante che quanto addebitato al Signor Barsellini è conseguenza del nervosismo in lui causato dalle decisioni assunte dal D.G. nel corso della gara che vengono definite “molto discutibili” Precisa in proposito che il D.G., che definisce “intimorito ed in uno stato confusionale”, - non ha sanzionato un calciatore della squadra avversaria che avrebbe colpito con un pugno un proprio tesserato; - ha proseguito la gara nonostante l’allenatore della squadra avversaria, espulso secondo la reclamante, non sia mai uscito dal terreno di gioco; - ha prolungato la gara oltre il termine di recupero indicato. Conclude chiedendo una riduzione della sanzione dopo aver attribuito all’Allenatore avversario gesti di scherno che causavano le vie di fatto alle quali i due Tecnici sono pervenuti a fine gara. Ritiene doveroso la Corte richiamare – almeno per questa singola occasione – la Società ad usare in sede di reclamo un frasario nei confronti degli Arbitri che non contenga affermazioni che possono essere considerate lesive della loro dignità personale. Nell’impugnare un provvedimento disciplinare il soggetto reclamante (Ente o Tesserato) deve limitarsi ad esporre i motivi della doglianza senza introdurre giudizi o comunque considerazioni che ad essi non competono. Esaminando gli atti di gara ed in particolare, il rapporto ad essa relativo, ed il supplemento richiesto in questa sede, il cui valore fidefacente è normativamente disposto, il Collegio rileva l’infondatezza delle motivazioni apportate a sostegno del reclamo. Si osserva infatti che non vi era alcun motivo per il quale il D.G. fosse intimorito o indotto in confusione dato che la gara è stata tranquilla tanto che i provvedimenti disciplinari assunti sul campo sono stati limitati ad alcune ammonizioni per comportamento antisportivo, proteste, ed un fallo di gioco. Inoltre la lite tra i Tecnici della due squadre è avvenuta dopo la fine della gara e quindi non idonea a creare nel D.G. sensazioni di carattere emotivo nel corso di essa. Circa l’attribuzione della responsabilità dello scontro si rileva che il G.S.T. ha assunto provvedimenti disciplinari nei confronti di entrambi. Infine per quanto riguarda il prolungarsi del tempo di recupero, a prescindere dalla considerazione che esso costituisce aspetto tecnico e, in quanto tale, sottratto alla cognizione degli organi della Giustizia Sportiva, l’Arbitro nel supplemento di rapporto indica di aver fischiato il termine della gara 4 secondi dopo il termine di 5 minuti del recupero concesso ed a conclusione della battuta di un calcio di punizione decretato ben prima dello scadere di esso. Anche l’affermazione della reclamante sul proseguimento della gara in ordine al fatto che l’Allenatore avversario non si sarebbe allontanato dal campo a seguito dell’asserita espulsione viene smentita dalla dichiarazione del D.G. il quale, in sede di supplemento, ha precisato che non si è trattato di un provvedimento di espulsione quanto di un invito a rientrare nella propria area tecnica. Accertata l’infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno del reclamo questo Collegio osserva che la sanzione così come inflitta dal G.S.T. è del tutto congrua in ordine ai fatti contestati. P.Q.M. La C.S.A.T della Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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