COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 78 / R – stagione sportiva 2014 / 2015. Reclamo proposto dalla Polisportiva P. Carli Salviano Calcio in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. di Livorno ha squalificato il Calciatore Ciolli Alessio per 6 (sei) mesi. (C.U. n. 34/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 78 / R - stagione sportiva 2014 / 2015. Reclamo proposto dalla Polisportiva P. Carli Salviano Calcio in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. di Livorno ha squalificato il Calciatore Ciolli Alessio per 6 (sei) mesi. (C.U. n. 34/2016). Il provvedimento indicato in epigrafe così motivato: “Si avvicinava con fare minaccioso verso il d.g. spingendolo ripetutamente facendolo indietreggiare per circa un metro. Alla notifica offendeva ripetutamente il d.g.”, viene impugnato dalla Società di appartenenza del Calciatore la quale sostiene, in somma sintesi, che questi, lungi dal tentare di compiere un gesto di “cattiveria”, intendeva semplicemente attirare l’attenzione del D.G. su un fallo presuntivamente subito. In proposito afferma che il Calciatore ha semplicemente appoggiato la mano “addosso” con un gesto che, asserisce, essere in uso tra i giovani al fine di instaurare un rapporto confidenziale e, porgendo le scuse del calciatore, chiede una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva. Il Collegio, richiesto al D.G. il supplemento al rapporto di gara, previo invio di copia del reclamo, decide rilevando che il D.G. modifica in parte, in questa sede, quanto già indicato sul rapporto di gara. Scrive infatti su detto atto: “…si avvicinava con fare minaccioso verso di me e mi spingeva ripetutamente in maniera non violenta e senza arrecarmi dolore facendomi indietreggiare di circa un metro alla notifica continuava a protestare dicendomi ….” Con il supplemento invece afferma che: “…ed una volta avvicinatosi mi spingeva in modo non violento ma comunque facendomi indietreggiare di un passo, una volta espulso mi offendeva ripetutamente.” Quest’ultima versione dei fatti induce il Giudicante a rilevare che si è trattato di una sola spinta, non ripetuta nè violenta, tanto che il D.G. è indietreggiato solo di un passo, seguita da una serie di offese pronunciate, quindi, nel medesimo contesto. La modifica apportata al rapporto di gara determina il Collegio ad accogliere la richiesta della reclamante per cui, rilevato che l’Arbitro è stato comunque spinto e contestualmente offeso, decide di ridurre la squalifica a 4 (quattro) mesi. P.Q.M. riduce al Calciatore Ciolli Alessio la sanzione della squalifica fino al 13 maggio 2016. Ordina la restituzione della tassa.
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