COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 120 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 36 del 25.02.2016 Reclamo della POLISPORTIVA S. PIERO A SIEVE avverso l’inibizione inflitta al dirigente Gianassi Simone fino al 25.10.2016 (8mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 120 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 36 del 25.02.2016 Reclamo della POLISPORTIVA S. PIERO A SIEVE avverso l’inibizione inflitta al dirigente Gianassi Simone fino al 25.10.2016 (8mesi). Reclama la Polisportiva S. Piero a Sieve avverso il provvedimento di inibizione inflitto dal Giudice Sportivo di Firenze al dirigente Simone Gianassi fino al 25.10.2016 (8 mesi), con la seguente motivazione: ‘a fine partita raggiungeva di corsa il D.G. per segnalare un dissidio tra giocatori. Successivamente afferrava con forza il braccio destro dell’arbitro e lo strattonava per circa cinque metri procurandogli lieve dolore’. La società impugna il provvedimento sopraindicato sostenendo l’erroneità della motivazione. Rileva, in particolare, che la condotta del Gianassi è stata finalizzata unicamente a richiamare l’attenzione dell’arbitro, in riferimento al dissidio verbale verificatosi al termine della gara tra i giocatori delle due squadre, che avrebbe potuto sfociare in episodi di violenza. Precisa ancora la società che, pur ritenendo del tutto legittima la decisione dell’arbitro di allontanare il Gianassi, il comportamento del dirigente può essere ritenuto biasimevole solo per aver tenuto una condotta eccessivamente energica e irruenta (dovuta alla concitazione del momento), ma non certamente perché atta a provocare dolore al direttore di gara; circostanza peraltro confermata dal fatto che, né prima, né dopo, il Gianassi si è rivolto all’arbitro con espressioni ingiuriose e/o irriguardose. Ribadisce, pertanto, che l’unico fine perseguito dal Gianassi fosse quello di evitare che un dissidio tra due giocatori potesse sfociare in episodi di violenza, chiedendo la riduzione della sanzione. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito un supplemento di rapporto dal direttore di gara, passa a decisione. E’ noto il principio, sancito dall’art. 35 CGS secondo cui gli Organi di Giustizia adottano le proprie decisioni sulla base delle risultanze arbitrali, alle quali, salvo non si rinvengano elementi di contraddittorietà e/o di palese confusione, viene riconosciuto dalle Carte Federali carattere privilegiato rispetto ad ogni altra deduzione. Nel caso di specie, gli elementi e le circostanze che emergono dagli atti ufficiali indirizzano inequivocamente nel senso di ritenere la condotta del dirigente Gianassi finalizzata a richiamare l’attenzione del direttore di gara in ordine al diverbio avvenuto tra i calciatori delle due squadre. Detta condotta tuttavia, seppur finalizzata a richiamare l’attenzione dell’arbitro, risulta posta in essere dal Gianassi con modalità fin troppo energiche, con ripetuti strattonamenti di ‘media violenza’, dai quali il direttore di gara ha più volte tentato di liberarsi, che hanno provocato all'arbitro lieve dolore. Il suddetto comportamento risulta, pertanto, rientrare a pieno titolo, sia per le particolari modalità di attuazione, che per le conseguenze cagionate al direttore di gara, nel novero delle condotte violente, potendosi escludere per le richiamate ragioni l'ipotesi di una condotta ‘altamente irriguardosa’. Sanzione congrua. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, respinge il reclamo della società Polisportiva S. Piero a Sieve, confermando il provvedimento impugnato. Ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo.
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