COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 106 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Alta Valdinievole – Margine Coperta (0-3) del 13/02/2016. Campionato Esordienti Provinciale. In C.U. n. 33 del 17/02/2016 Delegazione Provinciale di Pistoia.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 106 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Alta Valdinievole – Margine Coperta (0-3) del 13/02/2016. Campionato Esordienti Provinciale. In C.U. n. 33 del 17/02/2016 Delegazione Provinciale di Pistoia. Reclama la società Alta Valdinievole avverso la squalifica per 10 giornate inflitta al calciatore Leveque Luca “ Per aver pronunciato offese raziali nei confronti di un avversario”. La reclamante sostiene che delle due frasi incriminate “Ciao Africa. Questa è l’educazione?” e “Non è colpa mia se sei nero” soltanto la prima è stata pronunciata dal proprio tesserato asserendo che la seconda non è stata udita nemmeno dal calciatore avversario. Ritiene la sanzione sproporzionata al fatto ascritto chiedendone la riduzione, affermando altresì che in un caso analogo, di cui fornisce documentazione, la Corte di Giustizia Federale si è comportata in tal senso. Sottolinea inoltre che la giovane età del calciatore ha sicuramente influito nel non rendersi effettivamente conto della violazione che stava compiendo. L’arbitro, nel supplemento, conferma quanto evidenziato in prime cure relativamente alle frasi pronunciate dal calciatore Leveque all’indirizzo dell’avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Il rapporto arbitrale è chiaro relativamente alle frasi pronunciate dal calciatore Leveque e quindi la materia del contendere deve essere circoscritta alle predette al di là del modo e dell’intensità della pronuncia che rientra in una valutazione soggettiva dell’arbitro. Orbene, quanto detto dal Leveque all’indirizzo dell’avversario è da considerarsi senza dubbio di contenuto raziale con evidente discriminazione e scherno, pertanto lo stesso deve essere adeguatamente sanzionato. Sul punto la norma di riferimento è chiara e inequivocabile allorchè all’art. 11 comma 1 del C.G.S. recita: ”Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Alla luce di quando esposto, confrontando le frasi pronunciate dal tesserato con il dettato normativo, non vi è chi non veda come le stesse rientrino a pieno titolo nella casistica sanzionabile. In punto di quantificazione lo stesso art. 11 al comma 2 prevede una sanzione minima di 10 giornate di squalifica per il calciatore che si è reso responsabile di quanto previsto dal comma 1. Orbene, il termine “sanzione minima” usato dal legislatore sportivo, non pone dubbi che trattasi di una sanzione che non può essere comminata per un periodo minore essendo, quello stabilito ex lege, un minimo edittale. Il Collegio ritiene pertanto che sotto il minimo previsto dalla norma non possa esserci sanzione adeguata in quanto si violerebbe la ratio della stessa che determina nel minimo edittale la quantificazione corretta per quel tipo di violazione commessa da un calciatore. Ogni interpretazione diversa, ad esempio quella di distinguere fra giustizia sostanziale e giustizia formale, comporterebbe una violazione di legge laddove il legislatore ha imposto un minimo di pena sotto il quale il giudicante non può e non deve scendere. Infatti, in presenza di un minimo edittale di una sanzione, qualora si accettasse un’interpretazione diversa della norma in nome di una giustizia sostanziale in contrapposizione a quella formale, si innescherebbe un meccanismo tale da concedere al giudicante la possibilità di agire contra legem conferendogli un potere discrezionale che non può né deve avere e questo in nome di un’amministrazione delle giustizia uniforme ed assolutamente paritaria per ogni caso proposto, svincolato da qualsiasi interpretazione soggettiva da parte degli Organi giudicanti e questo a garanzia della assoluta imparzialità di giudizio. Per quanto attiene l’età del calciatore, al di là del pensiero giurisprudenziale di questo Collegio che vede da sempre la giovane età come un’aggravante e non una scriminante, si rileva che il minimo edittale di sanzione sancito in una norma giuridica, caduca in maniera netta ed assoluta ogni possibile interpretazione diversa della stessa. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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