COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 17 marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. PATTADA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.02.2016. Gara Pattada / Atletico Cossoine del 21.02.2016.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 17 marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
POL. PATTADA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.02.2016. Gara Pattada / Atletico Cossoine del 21.02.2016. La società Pattada in data 26.02.2016 preannunciava reclamo avverso la delibera con le quali il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, disponeva la squalifica per cinque gare del calciatore Putzu Giambattista e l’inibizione fino al 16.03.2016 del dirigente Paba Antonio. Al preannuncio peraltro non ha fatto seguito il reclamo e sono ormai abbondantemente trascorsi i relativi termini previsti dall’articolo 46, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile con addebito della tassa ai sensi dell’articolo 33, comma 8° del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte pertanto DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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