COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LA CASTELLANA – VIRTUS FOLIGNO DISPUTATA IL 20.02.2016, A CASTEL RITARDI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.02.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’ INIBIZIONE FINO AL 20/07/2016 INFLITTA AL DIRIGENTE DI GIACOMO ROBERTO; ALLA SQUALIFICA FINO AL 20/06/2016 INFLITTA AL CALCIATORE BIBIANI LUCA; ALLA SQUALIFICA PER SETTE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORETI ANDREA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LA CASTELLANA – VIRTUS FOLIGNO DISPUTATA IL 20.02.2016, A CASTEL RITARDI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.02.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’ INIBIZIONE FINO AL 20/07/2016 INFLITTA AL DIRIGENTE DI GIACOMO ROBERTO; ALLA SQUALIFICA FINO AL 20/06/2016 INFLITTA AL CALCIATORE BIBIANI LUCA; ALLA SQUALIFICA PER SETTE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORETI ANDREA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara, all’esito dell’audizione, ha confermato integralmente il referto ed il supplemento ribadendo quanto riferito in merito al comportamento dei calciatori Bibiani Luca e Loreti Andrea, nonché del dirigente Di Giacomo Roberto. Le sanzioni comminate dal G.S. in relazione ai fatti contestati appaiono congrue e come tali meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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