CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 15/03/2016 – S.S.D. Jesina Calcio/U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 15/03/2016 – S.S.D. Jesina Calcio/U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D./ Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio – Presidente Laura Santoro - Relatore Giovanni Iannini Cristina Mazzamauro Nicola Russo - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nei giudizi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 3/2016, presentato, in data 12 gennaio 2016, dalla S.S.D. Jesina Calcio S.r.L. contro la U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D. per l’impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sezione Vertenze Economiche – pubblicate, nel solo dispositivo, il 17 dicembre 2015, che, nel confermare la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 3/E del 13.10.15, hanno stabilito che la società ricorrente debba pagare un premio di preparazione alla Società Junior Jesina Libertas per la formazione dei calciatori Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi, oggi tesserati dalla medesima Jesina Calcio; - al R.G. ricorsi n. 5/2016, presentato, in data 12 febbraio 2016, dalla S.S.D. Jesina Calcio S.r.L. contro la U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D. per l’impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche FIGC, che, nel confermare la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 3/E del 13.10.15, hanno stabilito che la società ricorrente debba pagare un premio di preparazione alla Società Junior Jesina Libertas per la formazione dei calciatori Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi, oggi tesserati dalla medesima Jesina Calcio; non costituitasi in giudizio la U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D.; vista la difesa scritta e la documentazione prodotta dalla Federazione costituita; uditi, nell'udienza del giorno 8 marzo 2016, l’Avv. Marco Polita, per la società ricorrente, e l’Avv. Stefano La Porta, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.); udito, nella successiva camera di consiglio, il Relatore, Prof. Laura Santoro. Ritenuto in fatto 1.- La S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. ha agito innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo che siano annullate le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – della F.I.G.C. con le quali sono stati rigettati i reclami proposti dalla stessa S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. avverso le decisioni della Commissione Premi pubblicate sul C.U. n. 3/E del 13/10/2015 con le quali, in accoglimento dei ricorsi n. 283 e n. 270 proposti dalla U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D., l’odierna ricorrente era stata condannata a pagare in entrambi i giudizi la somma di euro 2.366,88 (duemilatrecentosessantasei/88), a titolo di premio di preparazione e di penale in relazione al tesseramento degli atleti Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi nella stagione sportiva 2012/2013. Ha chiesto, altresì, la refusione delle spese e competenze di causa. 2.- La ricorrente ha presentato un primo ricorso a mezzo pec in data 12/1/2016; successivamente, in data 15/1/2016, ha inviato in allegato il Comunicato Ufficiale n. 9 del Tribunale Federale Nazionale, recante i dispositivi delle decisioni impugnate. 2.1.- Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 11/2/2016 la segreteria di questo Collegio, nel comunicare la data dell’udienza di discussione, contestualmente ha fatto presente alla parte ricorrente la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, in relazione all’art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, che non consente la proposizione dell’azione innanzi al Collegio di Garanzia fino a che la sentenza impugnata non sia pubblicata completa di motivazioni. 2.2.- La ricorrente ha quindi provveduto a richiedere, in data 11/2/2016, alla segreteria del T.F.N., Sezione V.E., copia delle decisioni impugnate complete di motivazioni. In data 12/2/2016 la segreteria del T.F.N., Sez. V.E. ha quindi inviato alla ricorrente le richieste decisioni, specificando nella mail che le stesse le erano state già notificate a mezzo raccomandate ricevute il 13 ed il 14 gennaio 2016. 3.- La ricorrente ha quindi provveduto a depositare, in data 12/2/2016, nuovo ricorso in sostituzione del precedente, ripetendone integralmente il contenuto e dichiarando espressamente in seno allo stesso di “rinunciare al precedente ricorso perché allo stesso non sono state allegate le motivazioni dei provvedimenti impugnati”. 4.- Il ricorso proposto riguarda due posizioni, riferite ai calciatori Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi, per le quali la ricorrente solleva i medesimi motivi e precisamente: 1) Violazione dell’art. 96, IV comma, delle N.O.I.F. della F.I.G.C., che sancisce la prescrizione del diritto al premio di preparazione al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Sul punto l’odierna istante rileva che il Tribunale Federale, Sez. V.E., avrebbe obliterato tale norma, giacché non avrebbe tenuto conto del fatto che la richiesta del premio di preparazione era stata ricevuta dalla stessa in data successiva a quella del 30/6/2015 (termine finale della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto al premio era maturato). Tale rilievo è fondato sull’assunto che la richiesta del premio di preparazione consisterebbe in un “atto avente natura interruttiva per l’esercizio di un diritto sostanziale e non un termine processuale”, cosicché la sua efficacia dovrebbe riferirsi non già al termine di spedizione della raccomandata contenente la richiesta stessa, bensì a quello di ricezione dello stesso da parte della società controinteressata. 2) Violazione dell’art. 366, I comma, n. 1, c.p.c., che prevede l’obbligo di identificabilità della parte ricorrente, e dell’art. 2703, II comma, c.c., in materia di autenticazione della firma di scrittura privata. Sul punto la ricorrente rileva che il reclamo della società U.S. Junior Jesina Libertas innanzi alla Commissione Premi doveva essere ritenuto inammissibile e irricevibile dal Tribunale Federale Nazionale, Sez. V.E., perchè dal suo tenore letterale non era dato di comprendere il nome del soggetto che lo aveva sottoscritto in qualità di parte istante. 5.- Costituitasi in giudizio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha eccepito, in ordine al primo motivo di ricorso, che l’invio a mezzo raccomandata del ricorso rappresenta l’unica modalità attraverso la quale la società, che lamenti il mancato pagamento del premio di preparazione, può fare istanza alla Commissione Premi per ottenere quanto dovuto. Ne deriva che, ai fini della tempestività del ricorso, l’unica data che rileva è quella dell’invio dell’atto di ricorso, che non ha, dunque, natura recettizia. In ordine al secondo motivo di gravame, la FIGC ha eccepito che correttamente in sede di giudizio di secondo grado è stata verificata la corrispondenza della firma apposta in calce al ricorso alla Commissione Premi con quella del Presidente della società ricorrente, così da escludere ogni incertezza in ordine alla identificazione del sottoscrittore dell’atto ed alla sua qualità di legale rappresentante della società stessa. La FIGC ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso della S.S.D. Jesina Calcio S.r.L. e la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite ed al rimborso dei diritti versati. 6.- In data 29/2/2016 la S.S.D. Jesina Calcio S.r.L. ha depositato memoria integrativa e di replica. Considerato in diritto 7.- Si deve preliminarmente disporre la riunione dei due ricorsi che sono stati sollevati con riferimento alla stessa questione. 8.- Sempre in via preliminare si deve ritenere irricevibile, perché presentata oltre il termine di dieci giorni dalla prima udienza, di cui all’art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., la memoria integrativa e di replica depositata in data 29/2/2016 dalla ricorrente S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. 9.- Deve essere poi dichiarato improcedibile il primo ricorso (n. 3/2016) della S.S.D. Jesina Calcio tenuto conto che lo stesso era stato proposto avverso il solo dispositivo delle impugnate decisioni della T.F.N., Sezione V.E., ed è stato poi superato dal nuovo ricorso proposto ritualmente dopo l’avvenuta comunicazione delle motivazioni delle decisioni della T.F.N. in questione. 10.- In ordine al primo motivo del secondo ricorso (n. 5/2016), rileva il Collegio che dall’interpretazione dell’art. 96, comma 3, delle N.O.I.F. si ricava che il diritto al premio di preparazione, ove esso non sia stato corrisposto, possa farsi valere con ricorso in primo grado alla Commissione Premi di preparazione, con un atto che può ritenersi di tipo processuale perché volto ad ottenere una pronuncia dell’organo federale in ordine alla richiesta di ottenere quanto si ritiene dovuto. Ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 96, tale diritto si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato. Conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cassazione, Sez. Unite, 9/12/2015, n. 24822), la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita, come è noto, dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende, tuttavia, anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. In tal caso, dunque, che corrisponde a quello de quo, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, corrispondente alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero, come nel caso in specie, alla consegna del ricorso all’ufficio postale per l’invio dello stesso a mezzo posta raccomandata. Nella fattispecie, pertanto, deve ritenersi tempestivo il ricorso che la società Junior Jesina ha notificato, a mezzo raccomandata a/r, il 29 giugno 2015, benché tale ricorso sia stato ricevuto dalla ricorrente dopo il termine del 30 giugno 2015. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi quindi infondato. 11.- In ordine al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il T.F.N., Sez. V.E., ha correttamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità e irricevibilità del ricorso proposto dalla società Junior Jesina davanti alla Commissione Premi di preparazione, fondata sul rilievo dell’impossibilità, da un lato, di comprendere l’identità del sottoscrittore del ricorso e, dall’altro, di accertare conseguentemente la sussistenza del potere rappresentativo. Al fine del rispetto della disposizione di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., che, come è noto, sancisce che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione, tra le altre, delle parti, queste possono essere individuabili anche dal contesto del ricorso o dagli atti delle precedenti fasi di giudizio. Pertanto, solo una assoluta incertezza sull'identità delle parti può comportare l'inammissibilità del ricorso. Nella fattispecie, l’esame del foglio di censimento federale della società, compiuto dal T.F.N., ha permesso di identificare con certezza il firmatario del ricorso nella persona del legale rappresentante della società ricorrente e, dunque, di escludere ogni dubbio in ordine alla identità della parte. Per quanto sopra anche il secondo motivo di ricorso è da ritenersi infondato. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport IV Sezione Dichiara improcedibile il ricorso iscritto al R.G. n. 3/2016. Rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 5/2016. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2016. IL PRESIDENTE F.to Dante D’Alessio IL RELATORE F.to Laura Santoro Depositato in Roma in data 15 marzo 2016. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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