FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 324/A del 22/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUSEPPE SOLURI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 324/A del 22/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUSEPPE SOLURI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10/11 adottato nei confronti del Sig. GIUSEPPE SOLURI, avente ad oggetto la seguente condotta: Giuseppe SOLURI, in qualità di presidente onorario della società FC CATANZARO SPA nelle stagioni 2008/09 e 2009/10 sino al 23 agosto 2009, nonché membro dell’organo direttivo nella stagione 2010/11, socio di minoranza nello stesso periodo, procuratore speciale dal 10 luglio 2009 al 9 agosto 2009 e poi dal 24 settembre 2010 fino al 14 ottobre 2010, con pieni poteri di rappresentare la società calcistica innanzi alla F.I.G.C. e alla Lega, e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nome dell’agente sig. Francesco ROMANO nel contratto economico stipulato in data 24.7.2009 dal calciatore Davide LODI con la F.C. CATANZARO S.P.A.; 2) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nome dell’agente sig. Francesco ROMANO nel contratto economico stipulato in data 7.8.2009 dal calciatore Manolo MOSCIARO con la F.C. CATANZARO S.P.A.; 3) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nome dell’agente sig. Francesco ROMANO nel contratto economico stipulato in data 7.8.2009 dal calciatore Stefano DI CUONZO con la F.C. CATANZARO S.P.A.; 4) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver trattato per conto della società F.C. CATANZARO S.P.A. il contratto economico del calciatore Alessandro VONO, stipulato in data 24 luglio 2009, con l’agente di calciatori sig. Francesco ROMANO nell’interesse del calciatore senza che l’agente avesse ricevuto un regolare mandato dal calciatore Alessandro VONO; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIUSEPPE SOLURI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 2 − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Signor GIUSEPPE SOLURI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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