COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.100 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate di gara, ammenda di € 600,00, squalifica del calciatore GATTO Leonardo per QUATTRO giornate effettive di gara).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 131 DEL 22 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.100 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate di gara, ammenda di € 600,00, squalifica del calciatore GATTO Leonardo per QUATTRO giornate effettive di gara).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA l’assistente nr.1 dell’arbitro, nel proprio rapporto, ha affermato che, al termine della gara Calcio Gallico Catona-Paolana disputata il 27 febbraio 2016, circa dieci tifosi della squadra di casa, non identificati, erano entrati nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale cercando di aggredirla. Uno dei facinorosi gli si avvicinava proferendo parole minacciose e, dopo averlo afferato per la maglia, lo colpiva con una testata sul naso a seguito della quale si accasciava a terra. Soccorso dall’arbitro e dall’altro assistente oltre che dai dirigenti della Società Calcio Gallico Catona, veniva trasportato in ambulanza all’Ospedale di Reggio Calabria dal quale veniva dimesso con la diagnosi”lieve trauma facciale”. In data 29 febbraio 2016 l’U.O. di pronto soccorso dell’A.S.L. di Vibo Valentia ha confermato la diagnosi di “trauma contusivo regione radice del naso”. L’arbitro della gara ed il secondo assistente hanno confermato l’intrusione negli spogliatoi degli aggressori, agevolata dalla circostanza che le porte di accesso erano rimaste aperte, nonché l’aggressione subita dall’assistente nr.1. Il Commissario di campo, nel proprio rapporto, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, ha attestato la “presenza di persone estranee negli spogliatoi” e che “il collaboratore nr.1 riportava una contusione al setto nasale”. L’assistente nr.2 nel proprio rapporto, ha affermato che, sempre al termine della gara,veniva affrontato dal calciatore Gatto Leonardo, nr.8 della squadra Calcio Gallico Catona, che, oltre a protestare veementemente, lo strattonava per un braccio causandogli lieve dolore. Tutti i componenti la terna arbitrale hanno dichiarato di essere stati oggetto di tentativo di aggressione da parte dei sostenitori della Società Calcio Gallico Catona, tentativo non riuscito per il fattivo comportamento dei dirigenti. Tanto premesso tenuto conto,in particolare, dela valore di prova assoluta e privilegiata dei rapporti dell’arbitro e degli assistenti(art.35,comma 1/1.1, del C.G.S.), ritiene questo Collegio che, stante la gravità dei fatti addebitati ai sostenitori della Società reclamante ed al proprio tesserato, le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate e debbono essere confermate. P.Q.M. rigetta ed il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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