COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL. PIAN DUE TORRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 35 DEL 28/01/2016 (Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – POL. PIAN DUE TORRI del 23/01/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL. PIAN DUE TORRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 35 DEL 28/01/2016 (Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – POL. PIAN DUE TORRI del 23/01/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, Letto il reclamo in epigrafe, Visti gli atti ufficiali, Osserva quanto segue: In merito alla presente fattispecie, l’art. 46 del C.G.S. al comma 4, statuisce che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisone che si intende impugnare, oltre l’ulteriore adempimento previsto dal successivo comma 5 dello stesso articolo, ovvero l’invio di copia del reclamo alla controparte, con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente, nei soli casi in cui l’appello verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito. Pertanto, rilevato che la proposizione del ricorso da parte della Società istante è da ritenersi tardiva, essendo stato avanzato in data 12.02.2016, e quindi oltre i termini previsti dalla norma, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.46 del C.G.S., confermando la decisione impugnata.
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