COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AURORA 3000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PATRIZIO DANIELE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 268 DEL 03/03/2016 (Gara: CITTA’ DI MONTECOMPATRI – REAL AURORA 3000 del 28/02/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 293 del 18/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AURORA 3000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PATRIZIO DANIELE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 268 DEL 03/03/2016 (Gara: CITTA’ DI MONTECOMPATRI – REAL AURORA 3000 del 28/02/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 293 del 18/03/2016 L’A.S.D. REAL AURORA 3000 impugnava davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al giocatore PATRIZIO Daniele, reo di aver compiuto, durante il secondo tempo della gara ed al termine della stessa, atti violenti nei confronti di due giocatori avversari. A sostegno della propria tesi difensiva la Società sosteneva che, al termine dell’incontro, il pugno sul volto di un giocatore avversario, fosse stato sferrato non dal n. 10 PATRIZIO Daniele, come erroneamente indicato dall’arbitro nel proprio referto, bensì dal n. 3 CESARINI Damiano, prova ne era che nel rapportino di fine gara consegnato alle Società, l’arbitro aveva indicato, quali giocatori espulsi della ASD REAL AURORA 3000, oltre al n. 10 (PATRIZIO Daniele), già precedentemente espulso, durante la seconda frazione di gioco, per altra condotta violenta, anche il n. 3 CESARINI Damiano. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltato l’arbitro, ritiene che ci siano margini per accogliere il reclamo, essendoci stato un semplice travisamento dei fatti. Infatti, il direttore di gara ha riconosciuto che per mero errore materiale ha indicato nel referto arbitrale, quale autore del pugno sferrato al termine della gara sul volto di un giocatore avversario, il n. 10 PATRIZIO Daniele, anziché il n. 3 Daniele Cesarini, autore effettivo del gesto violento; detto giocatore è stato effettivamente espulso come emerge dal rapporto di fine gara consegnato al termine della stessa alle due squadre. Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore PATRIZIO Daniele a 2 gare effettive, trasmettendo altresì gli atti al competente Giudice Sportivo per i provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore CESARINI Daniele.
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