COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°305 del 25/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FERRAMINI MARCO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA NALLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.96 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ ASD CRECAS CITTA DI PALOMBARA, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°305 del 25/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FERRAMINI MARCO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA NALLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.96 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ ASD CRECAS CITTA DI PALOMBARA, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S.. Il presidente della società USD CITTA DI MONTEROTONDO Sig. VELLA Antonio inoltrava alla Procura Federale un esposto con il quale riferiva che l’11/10/2014 aveva chiesto alla società ASD CRECAS CITTA DI PALOMBARA, partecipante al campionato di Eccellenza, la corresponsione del premio di preparazione per il giovane calciatore PASQUARELLI Lorenzo, che la stessa società stava utilizzando nella prima squadra. Nello stesso esposto, il VELLA precisava che, non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 22/11/2014 si rivolgeva alla Commissione Premi della FIGC, la quale gli comunicava che la sua istanza era stata respinta perché il calciatore PASQUARELLI risultava tesserato in data 2/09/2014 per la società ACS.D. ROCCA SANTO STEFANO, partecipante al campionato di Terza Categoria ed il giorno 5/09/2014 era stato trasferito in prestito alla società ASD CRECAS CITTA DI PALOMBARA. A questo punto il presidente VELLA, ritenendo che il comportamento posto in essere da entrambe le società fosse finalizzato ad eludere, in dispregio delle norme regolamentari, il giusto pagamento del premio di preparazione da parte della società di PALOMBARA, chiedeva alla Procura Federale l’ adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza a carico dei responsabili. La Procura Federale ascoltava il presidente VELLA Antonio, il quale nel confermare il contenuto dell’esposto dichiarava che il calciatore PASQUARELLI, durante la stagione sportiva 2013/2014, aveva fatto parte del Settore Giovanile della propria società ed una volta svincolato in data 30/06/2014, si era tesserato per la società ACS.D. ROCCA SANTO STEFANO e, dopo tre giorni, andava in prestito alla società ASD CRECAS CITTA DI PALOMBARA e che, se il tesseramento fosse avvenuto direttamente per quest’ultima società, il premio di preparazione (secondo i parametri della LND) sarebbe stato dell’importo di Euro 1.600, anziché di Euro 375,00 che gli avrebbe dovuto corrispondere la società ACS.D. ROCCO SANTO STEFANO. La Procura Federale provvedeva quindi ad ascoltare il presidente della ACS.D. ROCCA SANTO STEFANO, Sig. IMPEI Massimo, il quale dichiarava che verso la fine del mese di agosto 2014, il sig. FERRAMINI Marco gli presentava il calciatore PASQUARELLI Lorenzo ed altri due giovani calciatori, proponendogli di tesserarli per la sua società di Terza Categoria, cosa che in effetti avveniva. Dopo tre giorni il FERRAMINI chiedeva al presidente IMPEI di agevolare il trasferimento dei suddetti calciatori presso una società vicino alla loro residenza. Per tale motivo la richiesta veniva accolta per il solo calciatore PASQUARELLI che in data 05/09/2014 veniva trasferito in prestito alla società CRECAS CITTA DI PALOMBARA, partecipante al campionato di Eccellenza. In tale occasione l’IMPEI dichiarava di non aver mai corrisposto il premio di preparazione alla società di MONTEROTONDO, società di provenienza del calciatore PASQUARELLI. Interrogato dal collaboratore della Procura, il PASQUARELLI confermava le dichiarazioni rese dal presidente IMPEI e dal direttore sportivo FERRAMINI, precisando però che il direttore sportivo interveniva solamente dopo che aveva ottenuto lo svincolo e che prima non lo conosceva. Negava in tale colloquio di essere a conoscenza che il repentino trasferimento avrebbe comportato alla società di PALOMBARA di non dover pagare il premio di preparazione. Veniva quindi ascoltato il Direttore Sportivo FERRAMINI, il quale ammetteva le proprie responsabilità sulla vicenda, per poter beneficiare, eventualmente, della riduzione delle sanzioni a suo carico, ai sensi dell’art 24 del CGS, dichiarando di essersi adoperato per perfezionare il tesseramento del calciatore PASQUARELLI dalla società ACS.D. ROCCA SANTO STEFANO alla società ASD CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA, ma che non era a conoscenza che il passaggio repentino da una società all’altra era finalizzato ad eludere il pagamento del premio di preparazione in favore della società di USD CITTA’ DI MONTEROTONDO. Il Procuratore Federale, alla luce di tutto sopra quanto esposto, ha ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dal presidente della società ASC.D. ROCCA SANTO STEFANO, Sig. IMPEI Massimo e che ne consegue pertanto una responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS. Il presidente di detta società ha definito la propria posizione con l’applicazione di una sanzione, ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS, come da provvedimento del Presidente della FIGC, pubblicato sul C.U. n.239 del 7/01/2016. Anche i comportamenti del DS FERRAMINI Marco e della società di PALOMBARA evidenziano violazioni della normativa federale, e conseguentemente la Procura Federale li deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale: il signor FERRAMINI Marco per rispondere della violazione dell’art.1 bis del CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF e la società ASD CRECAS CITTA DI PALOMBARA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal signor FERRAMINI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del CGS. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17 marzo 2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Francesco Bevivino e per i deferiti il sig. Ferramini. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento chiedendo 5 mesi di inibizione per il sig. FERRAMINI Marco e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società ASD CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA. A questo punto prende la parola il Sig. FERRAMINI, il quale, non conoscendo la normativa vigente esistente nei casi oggetto del deferimento, si assume la totale responsabilità del caso e prende atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale. Questo Tribunale Federale Territoriale, considerando che il direttore sportivo avrebbe dovuto conoscere il contenuto della norma da lui violata nel caso in argomento, ritiene che la sanzione stessa proposta dalla Procura Federale debba ritenersi congrua rispetto agli addebiti mossi al FERRAMINI. Va invece aumentata la sanzione dell’ammenda a carico della società ASD CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA, tenuto conto degli abituali parametri adottati nei casi del genere. Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, irrogando al direttore sportivo sig. FERRAMINI Marco l’inibizione di 5 mesi nonché comminando l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società ASD CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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