COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclami società ASDO SUISO 2000 e ASD INZAGO Camp 2° Categoria Gir. T Gara del 14.02.2016 tra ASDO Suisio 2000 / ASD Inzago C.U. n. 31 della Delegazione di Monza Brianza datato 18.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclami società ASDO SUISO 2000 e ASD INZAGO Camp 2° Categoria Gir. T Gara del 14.02.2016 tra ASDO Suisio 2000 / ASD Inzago C.U. n. 31 della Delegazione di Monza Brianza datato 18.02.2016. Le Società ASDO SUISO 2000 e ASD INZAGO hanno proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha comminato ad entrambe la perdita della gara per 0-3, sostenendo che non vi era stata alcuna rissa in campo e pertanto la partita non poteva essere sospesa. La società ASDO SUISO 2000 ha altresì reclamato la decisione del GS con la quale ha squalificato l'allenatore, LUPPINO Angelo Michele sino al 31.12.2016, lamentando che le sanzioni sono eccessive in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal LUPPINO nei confronti dell'arbitro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, sentita la reclamante ASD INZAGO, sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva : l'arbitro, dopo aver scritto nel frontespizio del rapporto arbitrale di aver sospeso la gara in seguito ad un gesto di violenza nei suoi confronti commesso dall'allenatore della ASDO Suisio, LUPPINO Angelo Michele, ha genericamente affermato nel supplemento di rapporto di aver sospeso la gara in seguito ad una rissa che si sarebbe verificata sul terreno di gara, senza però individuare i calciatori partecipante alla predetta rissa nei confronti dei quali, come da lui affermato, avrebbe dovuto assumere provvedimenti di espulsione tali da lasciare entrambe le squadre senza il numero minimo di calciatori. A fronte della genericità del rapporto arbitrale e della sua contraddittorietà circa il motivi per i quali è stata sospesa la gara si ritene equo far ripetere la gara stessa. Merita invece di essere confermata la sanzione comminata nei confronti dell'allenatore, alla luce della gravità del gesto commesso dal LUPPINO nei confronti del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento dei reclami proposti DISPONE la ripetizione della gara e conferma per il resto le decisioni del GS. Dispone l’accredito della tassa.
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