COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del sig. XHELAJ MALIQ camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 06.03.2016 tra Olimpya / Tromellese C.U. n. 34 della Delegazione di Pavia datato 10.03.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del sig. XHELAJ MALIQ camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 06.03.2016 tra Olimpya / Tromellese C.U. n. 34 della Delegazione di Pavia datato 10.03.2016. Il sig. XHELAJ MALIQ ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del Giudice Sportivo che lo ha squalificato per tre gare per aver insultato ripetutamente l'arbitro, lamentando l'eccessività della sanzione e richiedendo la riduzione della stessa. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : letti ed analizzati i documenti acquisiti, visto il rapporto arbitrale che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, risulta comprovato che il XHELAJ Maliq abbia effettivamente rivolto nei confronti dell'arbitro frasi ingiuriose ed irriguardose, accusandolo inoltre di parzialità. Per tale ragione la decisione del Giudice Sportivo appare corretta e deve essere confermata. Tanto premesso RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della tassa del reclamo.
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