COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 153/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) Avverso squalifica fino al 16/02/2021 del calciatore sig. Daniel Franceschino ed avverso inibizione fino al 31/03/2016 del dirigente sig. Privitera Anthony – Campionato Regionale Juniores C/5 Girone “C” Gara S.C. Peloritana/NBI Misterbianco del 16/02/2016 – C.U. 258 del 19/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 153/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) Avverso squalifica fino al 16/02/2021 del calciatore sig. Daniel Franceschino ed avverso inibizione fino al 31/03/2016 del dirigente sig. Privitera Anthony - Campionato Regionale Juniores C/5 Girone “C” Gara S.C. Peloritana/NBI Misterbianco del 16/02/2016 - C.U. 258 del 19/02/2016. Con rituale e tempestivo gravame la Soc. A.P.D. N.B.I. Misterbianco impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il proprio Dirigente sarebbe stato allontanato ingiustamente dal direttore di gara, essendosi limitato a entrare in campo, anche se non autorizzato, per soccorrere un proprio calciatore che era stato colpito al volto a seguito di un contatto fortuito con un avversario; circostanza questa che non era stata rilevata dall’arbitro. Lo stesso Dirigente, inoltre, sempre secondo l’assunto difensivo, si sarebbe allontanato senza profferire parola alcuna raggiungendo la tribuna, da cui il direttore ha preteso ancora una volta il suo allontanamento, dovendo a suo dire raggiungere lo spogliatoio, cosa che comunque faceva senza protesta alcuna. Per quanto attiene la posizione del calciatore sig. Daniel Franceschino la reclamante sostiene che questi al termine della gara si sarebbe rivolto nei confronti dell’arbitro in modo ironico, tant’è che il direttore di gara lo espelleva mostrandogli il cartellino rosso. A questo punto si accendeva una discussione tra il direttore di gara ed il sig. Franceschino tanto da indurre quest'ultimo a spintonare l’arbitro per allontanarlo da sé. Peraltro, prosegue la reclamante, le circostanze relative all’ulteriore aggressione riportate dal direttore di gara nel referto non risultano supportate da alcun certificato medico. In ragione delle superiori considerazioni chiede, pertanto, la revoca delle sanzioni irrogate o quanto meno una loro riduzione in termini più equi, in ragione di quanto effettivamente posto in essere dai predetti tesserati. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 15’ del 2° tempo è stato allontanato dal terreno di gioco il sig. Antony Privitera perché a seguito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro entrava sul terreno di gioco fino a raggiungere il limite dell’area di rigore, assumendo nel contempo un comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara. Al termine della gara l’arbitro ha espulso il calciatore sig. Daniel Franceschino per comportamento irriguardoso ed offensivo nei suoi confronti. Il predetto calciatore benché invitato dal proprio capitano a rientrare negli spogliatoi continuava nel suo comportamento offensivo assumendo anche un comportamento minaccioso. Mentre le società stavano effettuando il saluto al pubblico, il sig. Franceschino spontaneamente si dirigeva verso gli spogliatoi. Quando a sua volta il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, che distano circa 150 - 200 metri dal terreno di gioco, veniva raggiunto ancora una volta dal calciatore sig. Daniel Franceschino che lo colpiva con una violenta manata al braccio destro; a questo punto intervenivano prontamente i tesserati della Sport Club Peloritana che invitavano il sig. Franceschino a rientrare nello spogliatoio. Nonostante ciò il sig. Franceschino colpiva il direttore di gara con una violenta manata al naso, causandogli forte dolore, accompagnando tale gesto con un’ulteriore frase dall’evidente tenore minaccioso. Al momento di lasciare l’impianto sportivo, il direttore di gara veniva invece avvicinato ancora una volta dal sig. Antony Privitera, che assumeva ancora una volta un comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti. In ragione di quanto sopra, quanto riferito dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e le sanzioni, così come irrogate dal Giudice di prime cure, sono congrue e non suscettibili della ben che minima riduzione, in ragione del reiterato comportamento offensivo, minaccioso e violento posto in essere dai singoli tesserati oggetto di sanzione disciplinare. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, conseguentemente dispone, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it