COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 155/A A.P.D. FRIGINTINI (RG) avverso ammenda di € 500,00 e squalifica fino al 27/02/20121 a carico del calciatore sig. Enzo Carpentieri – Campionato di 1° Categoria Girone “G” Gara Città di Canicattini/Frigintini del 27/02/2016 – C.U. n. 275 del 02/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 155/A A.P.D. FRIGINTINI (RG) avverso ammenda di € 500,00 e squalifica fino al 27/02/20121 a carico del calciatore sig. Enzo Carpentieri - Campionato di 1° Categoria Girone “G” Gara Città di Canicattini/Frigintini del 27/02/2016 - C.U. n. 275 del 02/03/2016. Con rituale e tempestivo reclamo l’A.P.D. Frigintini ha impugnato le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ed in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che le stesse devono essere revocate in ragione del fatto che nessuno avrebbe aggredito il direttore di gara all’infuori del calciatore sig. Giurdanella, mentre gli altri tesserati, ivi compreso il sig. Enzo Carpentieri, si sarebbero adoperati a riportare la calma e ad evitare ulteriori contatti tra il sig. Giurdanella ed il direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamento posti in essere dai tesserati in occasione delle svolgimento delle gare, rileva che al 30’ del 1° tempo il direttore di gara, dopo aver proceduto a espellere il calciatore n. 1 del Frigintini sig. Giurdanella per quanto dallo stesso commesso, veniva accerchiato da un gruppo di calciatori del Frigintini i quali assumevano nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso. Gli stessi, inoltre, proseguivano nel loro comportamento spintonandolo ed alcuni di essi lo colpivano anche con pugni alle spalle ed al collo e con calci alle gambe. Tra questi il direttore di gara riconosceva senza ombra di dubbio il n. 8 sig. Enzo Carpentieri. A causa di quanto sopra l’arbitro non era più nelle condizioni psico-fisiche tali da potere continuare nella direzione della gara, conseguendone la sua definitiva sospensione. Nel rientrare nel proprio spogliatoio il direttore di gara, anche grazie al fattivo intervento dei calciatori e dirigenti della società ospitante, riusciva a notificare l’espulsione al sig. Enzo Carpentieri. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di confronto con il direttore di gara perché espressamente vietato dall’art. 34 comma 5 del C.G.S. Parimenti inammissibile risulta la richiesta di prova testimoniale con il calciatore della società Città di Canicattini, perché non ammessa dalle norme procedurali che prevedono che il giudizio di appello debba basarsi sugli atti ufficiali di gara; così come non è ammissibile la richiesta di audizione dell’Osservatore arbitrale, atteso che quanto dallo stesso notato, come da avvenuto esame del rapporto acquisito agli atti, non ha refluenza alcuna ai fini del presente procedimento. All’udienza dibattimentale il rappresentante della Società appellante ha insistito nei motivi di appello. Nel merito dei motivi di gravame può osservarsi che la reclamante si è limitata ad una semplicistica e totale negazione dei fatti così come riferiti dall’arbitro nel suo rapporto, senza peraltro darne una diversa e plausibile ricostruzione. Senza sottacere che quanto riferito dal direttore di gara trova indiretta conferma nel referto medico rilasciato dal Presidio territoriale di emergenza di Rosolini, nel quale si attesta che al sig. direttore di gara sono state riscontrate: ”…contusioni al rachide cervicale, contusione e dolenzia alla coscia dx e al ginocchio dx…prognosi 3 giorni di cure e riposo…”, lesioni queste assolutamente compatibili con le modalità di aggressione dallo stesso subita. In ragione di quanto sopra la sanzione così come inflitte al sig. Carpentieri va confermata, risultando la stessa congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. L’ammenda, in ragione della responsabilità oggettiva che grava in capo alla Società per quanto addebitato ai suoi tesserati individuati e non, che hanno determinato, fra l’altro, la sospensione anticipata della gara, può comunque contenersi in € 300,00, avuto riguardo al comportamento collaborativo tenuto dai dirigenti e segnalato in referto dal direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale determina in € 300,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società appellante confermando il resto. Senza addebito della tassa reclamo non versata.
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