COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 157/A A.S.D. NUOVA JETAS (PA) Avverso squalifica per sette gare calciatori sigg. Domenico Martello e Giuseppe Martorana; squalifica per sei gare calciatore sig. Roberto Romano – Campionato 3° Cat. Girone “B” Gara Nuova Jetas/Athena del 21/02/2016 – C.U. n. 52 del 25.12.2016 Delegazione Provinciale Palermo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 157/A A.S.D. NUOVA JETAS (PA) Avverso squalifica per sette gare calciatori sigg. Domenico Martello e Giuseppe Martorana; squalifica per sei gare calciatore sig. Roberto Romano - Campionato 3° Cat. Girone “B” Gara Nuova Jetas/Athena del 21/02/2016 - C.U. n. 52 del 25.12.2016 Delegazione Provinciale Palermo. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Nuova Jetas ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. In buona sintesi la reclamante sostiene che il calciatore sig. Martello Domenico espulso nel corso del 1° tempo non avrebbe commesso quanto addebitatogli poiché al momento dei fatti si trovava sugli spalti, così come non era presente al momento dell’aggressione il sig. Giuseppe Martorana, già espulso al 43’ del 2° tempo, in quanto si trovava anch’egli negli spogliatoi. Sarebbe altresì estraneo ai fatti addebitatigli anche il calciatore sig. Roberto Romano il quale al momento dell’aggressione si trovava a bordo campo a farsi massaggiare per un infortunio subito poco prima. In ragione di quanto sopra la Nuova Jetas chiede che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ai calciatori Domenico Martello e Giuseppe Martorana siano rideterminate in termini più equi, in ragione di quanto commesso dagli stessi, mentre deve essere assolutamente revocata la sanzione a carico del calciatore sig. Roberto Romano. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 46’ del 1° tempo è stato espulso per somma di ammonizioni il calciatore sig. Domenico Martello della Nuova Jetas. Al 43’ del 2° tempo è stato espulso il calciatore della Nuova Jetas sig. Giuseppe Martorana, per avere commesso un fallo da ultimo uomo. Al 51’ del 2° tempo, infine, l’arbitro veniva aggredito da un calciatore tesserato per la Nuova Jetas che era stato poco prima espulso. A seguito di tale aggressione il direttore di gara stramazzava a terra dolorante ed in questo frangente veniva accerchiato da alcuni calciatori della Nuova Jetas, fra i quali riconosceva il n. 6 sig. Domenico Martello, il n. 4 sig. Giuseppe Martorana ed il n.14 sig. Roberto Romano, i quali assumevano nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso. Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante in ordine all’estraneità dei suddetti calciatori ai fatti loro addebitati non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Pur tuttavia le sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi, così come da dispositivo, in ragione di quanto effettivamente commesso dai predetti calciatori, dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione, anche del fatto che gli stessi hanno contravvenuto ad un preciso obbligo di assistenza al direttore di gara, permettendo così che egli subisse una ultronea e più grave aggressione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Domenico Martello e Giuseppe Martorana ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Roberto Romano. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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