• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 307 TFT 30 DEL 22 MARZO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 508/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA (già A.S.D. Citta’ Di Randazzo). Sig. DANIELE D’AMICO (Presidente all’epoca dei fatti) N° 2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato regionale di Promozione – Stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 307 TFT 30 DEL 22 MARZO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 508/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA (già A.S.D. Citta’ Di Randazzo). Sig. DANIELE D’AMICO (Presidente all’epoca dei fatti) N° 2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato regionale di Promozione – Stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento dell’idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 15 gennaio 2016 prot. 6979/221 pf 15-16 MS/us la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale odierna, fissata a seguito di rinvio dall’udienza del 23/02/2016, le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive, nonostante rituale convocazione. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento ed ha chiesto applicarsi le seguenti sanzioni: - Mesi uno di inibizione a carico del sig. Daniele D’Amico; - Ammenda di € 300,00 a carico della Società deferita; - Due giornate di squalifica a carico dei calciatori deferiti sigg. Marco Saccullo Russello e Danilo Antonino Leanza. Il Tribunale Federale Territoriale, rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento, che, giova evidenziare, sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari. In adempimento di un ben preciso obbligo, imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica: - l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Atletico Francavilla (già A.S.D. Città di Randazzo); - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente all’epoca dei fatti contestati Sig. Daniele D’Amico; - l’ammonizione con diffida alla disputa di altre gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Marco Saccullo Russello e Danilo Antonino Leanza, tesserati all’epoca dei fatti per la A.S.D. Città di Randazzo (oggi A.S.D. Atletico Francavilla). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 307 TFT 30 DEL 22 MARZO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 508/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA (già A.S.D. Citta’ Di Randazzo). Sig. DANIELE D’AMICO (Presidente all’epoca dei fatti) N° 2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato regionale di Promozione – Stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36)."