COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 24/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE IPPOLITI ENRICO (SOCIETA’ A.S.D. POGGESE) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’8.05.2016 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POGGESE – ORNANO, CALCIO DISPUTATA IL 7.2.16, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. N°32 DELL’11.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 24/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE IPPOLITI ENRICO (SOCIETA’ A.S.D. POGGESE) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’8.05.2016 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POGGESE – ORNANO, CALCIO DISPUTATA IL 7.2.16, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. N°32 DELL’11.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Ippoliti, tesserato per la società A.S.D. Poggese, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. Protestando contro una decisione adottata dall’arbitro che afferma "si avvicinava minacciosamente e mi ha spinto fortemente sul petto facendomi arretrare di due passi”…. ”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione, in quanto il suo comportamento sarebbe da qualificare come atto di protesta finalizzato ad evitare la notifica dell’espulsione, piuttosto che un vero e proprio atto di violenza. Relativamente ad altri fatti descritti in rapporto, ma non accaduti, ha chiesto trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i relativi accertamenti. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, però, che la spinta ricevuta non gli aveva provocato conseguenze di alcun tipo, se non una temporanea perdita di equilibrio che lo costringeva ad arretrare di due passi. Ritiene la Corte che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta all’appellante può essere lievemente ridotta, non apparendo il suo comportamento particolarmente violento e non avendo comportato apprezzabili conseguenze per lo stesso arbitro. Non ricorrono i presupposti per farsi luogo all’invocata trasmissione degli atti alla Procura Federale. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ippoliti Enrico fino al 11.4.2016. Dispone restituirsi la tassa d’appello versata.
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