COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 65. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO SAN GIORGIO 1926 – GARA ATLETICO CASALNUOVO / SAN GIORGIO 1926 DEL 2.11.2015 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
65. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO SAN GIORGIO 1926 – GARA ATLETICO CASALNUOVO / SAN GIORGIO 1926 DEL 2.11.2015 – ECCELLENZA
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, la società, nella persona del suo assistente legale, nella riunione del 14.03.2016; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, la reclamante ha sostenuto, anche in sede di audizione, che il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe errato nella configurazione giuridica della fattispecie, non essendo stato proposto in primo grado un ricorso, ma inviata una semplice comunicazione con documentazione dei motivi della propria incolpevole assenza alla gara indicata in epigrafe; conseguentemente, la cennata comunicazione non poteva considerarsi configurare un reclamo, in relazione al quale è prescritto l’obbligo formale di spedizione contestuale di copia alla società controparte. Questo specifico assunto della reclamante non può essere condiviso. Il preciso dettato dell’art. 55 delle N.O.I.F., infatti, non consente di dubitare che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore competa al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza (comma 2) e che il procedimento debba essere instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia sportiva. Orbene, la peculiare norma di riferimento non può che essere l’art. 46 (ovviamente, del predetto C.G.S.), che, al comma 1, prescrive l’invio alla controparte dell’atto con il quale si chiede il riconoscimento della causa di forza maggiore. Tale atto, infatti, attiva un procedimento che può portare alla modifica del risultato acquisito sul campo, quale risulti dagli atti di gara e dal rapporto arbitrale (il quale, nel caso specifico, dà atto dell’assenza della società San Giorgio 1926). Né può condividersi l’altro assunto della reclamante, secondo cui, in caso analogo, il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe deciso in senso diverso, in quanto, in tale addotta fattispecie, lo stesso Giudice Sportivo Territoriale è entrato nel merito della questione sottoposta al suo esame, proprio perché l’atto/reclamo, con il quale si chiedeva la declaratoria della causa di forza maggiore, era stato tempestivamente inviato in copia alla controparte. Si trattava, quindi, di fattispecie non analoga. L’appello, pertanto, va respinto per quanto fin qui specificato. Esso deve, viceversa, essere accolto, per la parte relativa alle sanzioni pecuniarie inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, in quanto, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, appare congrua e adeguata la perdita della gara per 0-3, con l’applicazione automatica di un punto di penalizzazione, come espressamente previsto dall’art. 53, comma 2, N.O.I.F., a cui rimanda l’art. 55, comma 1, N.O.I.F. Il Collegio ritiene eccessive le ulteriori sanzioni, di natura pecuniaria, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale: esse. In quanto non previste espressamente dall’art. 53, comma 2, innanzi citato, devono essere annullate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare l’appello proposto dalla società San Giorgio 1926, per la parte relativa all’inammissibilità del reclamo di prime cure, sancita dal Giudice Sportivo Territoriale, che viene confermata; di accoglierlo nella parte relativa alle sanzioni pecuniarie inflitte dal Giudice di prime cure, delle quali si dispone l’annullamento; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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