COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 67. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO RIONE TERRA – GARA RIONE TERRA / PRO PAGANI DEL 18.10.2015 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
67. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO RIONE TERRA – GARA RIONE TERRA / PRO PAGANI DEL 18.10.2015 – PROMOZIONE
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, dispone il parziale accoglimento del ricorso. Invero, nel reclamo-impugnazione presentato dalla società Rione Terra avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e nella successiva audizione del 9.11.2015, del suo presidente, sig. Di Bonito Sergio, assistito dal proprio legale, è stata, in particolare, contestata la genericità del referto arbitrale in merito agli insulti ricevuti, nonché l’impossibilità di individuare con certezza gli autori dei comportamenti in questione, anche in considerazione della distanza dell’assistente dell’arbitro, rispetto agli spalti. Nella successiva riunione del 16.11.2015, la Corte ha ascoltato l’assistente ufficiale del direttore di gara, il quale ha confermato quanto indicato nel referto, precisando che i tifosi resisi responsabili degli episodi incriminati (insulti, sputi e lancio di piccole pietre) erano stati da lui già individuati, su uno spalto dell’impianto, come riconducibili alla società di casa. Inoltre, aveva puntualizzato che questo stesso gruppo di tifosi, in un secondo momento, s’era trasferito sul muretto di delimitazione del campo. Questa Corte, tenuto conto delle precisazioni dell’assistente ufficiale dell’arbitro, è addivenuta alla convinzione che i fatti siano avvenuti nelle circostanze e con le modalità descritte nel referto arbitrale. Tuttavia, ritiene di dover tener conto della circostanza attenuante relativa allo svolgimento dell’incontro, non nel consueto stadio di casa, quello di Pozzuoli, nell’occasione indisponibile, ma in quello di Monte di Procida, per cui la società Rione Terra non è stata in condizione di gestire la struttura dell’impianto, che non consente di separare in modo netto le tifoserie. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla società Rione Terra, di ridurre ad euro 300,00 l’ammenda impugnata; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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