COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 69. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SPORTING ACCADIA – GARA ECLANESE 1932 CALCIO / SPORTING ACCADIA DEL 18.01.2016 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 69. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SPORTING ACCADIA – GARA ECLANESE 1932 CALCIO / SPORTING ACCADIA DEL 18.01.2016 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza del ricorso. Invero, dai motivi di ricorso, nonché alla luce delle dichiarazioni del sig. De Rosa Michele, audito da questa Corte in data 15 febbraio 2016, sono emersi elementi idonei a ridimensionare la decisione del Giudice Sportivo di primo grado, fondata sulle dichiarazioni dell’assistente ufficiale dell’arbitro, al quale pur deve riconoscersi, per costante giurisprudenza, fede privilegiata. Si rileva, invero, che l’assistente ufficiale dell’arbitro ha individuato, quale autore degli sputi e delle invettive, non già uno o più tifosi, ma proprio il calciatore De Rosa Andrea che, successivamente all’espulsione, era andato a sedersi sugli spalti. Tuttavia, sotto il profilo della congruità della commisurazione della sanzione, questo Collegio giudica che la squalifica debba essere ridotta, sulla base di una valutazione obiettiva, al 30.04.2016. Parimenti, quanto alla sanzione pecuniaria, questa Corte ritiene che essa debba essere ridotta ad euro 300,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Sporting Accadia, di ridurre al 30.04.2016 la squalifica a carico del calciatore De Rosa Andrea e di ridurre ad euro 300,00 la sanzione pecuniaria inflitta a carico della società; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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