COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 76. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CASALBERGO CALCIO – GARA CASALBERGO CALCIO / CASTELPOTO DEL 13.02.2016 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 76. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CASALBERGO CALCIO – GARA CASALBERGO CALCIO / CASTELPOTO DEL 13.02.2016 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 77 del 18.02.2016, pag. 1689, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, tra l’altro, alla reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e l’ammenda di euro 750,00, di cui euro 150,00 imputabili al tesserato Ignelzi Massimiliano, per il suo grave comportamento nei confronti dell’arbitro, nonché l’inibizione a carico dello stesso sig. Ignelzi, presidente della società Casalbergo Calcio, fino a tutto il 12.02.20121, per i fatti di cui alla decisione innanzi richiamata. Con ricorso trasmesso a mezzo fax, in data 25.02.2016, la società in epigrafe ha proposto ricorso avverso i predetti provvedimenti. Preliminarmente, è da rilevare che l’atto di ricorso è stato sottoscritto da un soggetto non identificabile mediante la firma e che comunque, qualora la medesima firma fosse attribuibile al presidente della società reclamante, sig. Ignelzi Massimiliano, il medesimo reclamo dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto il presidente inibito non ha titolo alla sottoscrizione. Deve precisarsi, infine, che, in ogni caso, la firma in calce al reclamo de qua non è riconducibile ad alcun altro soggetto della società Casalbergo Calcio per il fatto che l’organigramma societario presentato in data 24.09.2015 è risultato privo di firme e, dunque, non ratificabile dai competenti Organi Federali. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo.
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