COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 23/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. ARMAS GIORGIO, Presidente A.S.D. G.S. Cagliari, SUZZI LUCA,FASTIGGI VINCENZO e A.S.D. G.S. CAGLIARI – Camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 23/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. ARMAS GIORGIO, Presidente A.S.D. G.S. Cagliari, SUZZI LUCA,FASTIGGI VINCENZO e A.S.D. G.S. CAGLIARI - Camp. I^ categoria Con nota 15.2.2016, n. 8361-478, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ARMAS GIORGIO, Presidente dell’A.S.D. G.S. Cagliari, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e dell’art. 61, comma 6, delle N.O.I.F., per avere per avere omesso sia di provvedere al regolare tesseramento del calc. Gentile Claudio, sia di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gare di giovanissimi interprovinciali del 18.10.2015, del 25.10.2015 e dell’1.11.2015, disputate rispettivamente contro le società Mezzolara, Fossolo e VAL.SA., ed infine per aver consentito ai signori Suzzi Luca e Fastiggi Vincenzo, in occasione delle suddette gare, di svolgere le funzioni di dirigente accompagnatore, senza che questi ultimi fossero inseriti nell’organigramma dell’A.S.D. G.S. Cagliari; - il sig. SUZZI LUCA, (non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., in quanto ha svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. G.S. Cagliari), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta Società in occasione della gara di giovanissimi interprovinciali del 18.10.2015 Cagliari contro Mezzolara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calc. Gentile Claudio, sottoscrivendo la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Gentile, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa; - il sig. FASTIGGI VINCENZ0, (non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., in quanto ha svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. G.S. Cagliari), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta Società in occasione della gara di campionato interprovinciale giovanissimi del 25.10.2015 Cagliari contro Fossolo, In cui è stato impiegato, in posizione irregolare in quanto non tesserato, ed indicato in distinta il calc. Gentile Claudio, sottoscrivendo la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, in cui si attesta il regolare tesseramento del suddetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa; - la società A.S.D. G.S.CAGLIARI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti deferite. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 mesi di inibizione per il sig. ARMAS GIORGIO, 2 mesi di inibizione per i sigg. SUZZI LUCA e FASTIGGI VINCENZO, 2 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato interprovinciale giovanissimi, e l'ammenda di € 300 per la soc. A.S.D. G.S. CAGLIARI. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. ARMAS GIORGIO 3 mesi di inibizione, ai sigg. SUZZI LUCA e FASTIGGI VINCENZO 2 mesi di inibizione, da scontare nel momento in cui dovessero tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C., ed alla soc. A.S.D. G.S. CAGLIARI l'ammenda di € 300 e 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato interprovinciale giovanissimi. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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