COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S. BORGO PACE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BORGO PACE/VIS CANAVACCIO 2008 DEL 5.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 73 del 9.3.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S. BORGO PACE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BORGO PACE/VIS CANAVACCIO 2008 DEL 5.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 73 del 9.3.2016) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro applicava alla reclamante l’ammenda di € 500,00 per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo all’A.S. Borgo Pace chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, le espressioni proferite dai propri sostenitori potrebbero essere valutate al più come volgari, in un contesto di calore e foga agonistica, ma senza contenuti discriminatori o a sfondo razzista; peraltro, nessun calciatore di colore era presente nella squadra ospite. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che durante il secondo tempo della gara, una decina di sostenitori locali, posizionati in tribuna, rivolsero espressioni quali “marocchino, negro, buh” ad un calciatore della squadra ospitata, in almeno dieci occasioni, quando questi passava davanti a loro; lo stesso ufficiale di gara ha precisato che il calciatore in questione non era di colore, ma aveva una voce con chiaro accento meridionale. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuti provati i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara; ritenuto che la fattispecie in esame, relativamente alla responsabilità della società per i comportamenti discriminatori dei propri sostenitori, debba essere ricondotta a quanto previsto dalla prima parte del comma 3 dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva e sanzionata nel minimo edittale ivi previsto con la pena di cui all’art. 18, comma 1, lettera e) del Cgs; considerato che la sanzione sopra indicata non può però essere utilmente applicata nei confronti della reclamante, presupponendo l’applicazione della stessa una conformazione dell’impianto sportivo non riscontrabile nel caso di specie, la pena deve essere commutata in pena pecuniaria; ritenuto di poter accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione della sanzione, tenuto conto della categoria di appartenenza della reclamante; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto all’A.S. Borgo Pace e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 300,00 (trecento/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it