F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. BURRAI SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/ROBUR SIENA DEL 31.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 3.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO CALC. BURRAI SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/ROBUR SIENA DEL 31.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 3.11.2015)
Il calciatore Burrai Salvatore, della società Robur Siena, ha proposto reclamo avverso la delibera adottata dal G.S.N. Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n.64/DIV del 3.11.2015, con la quale lo stesso è stato sanzionato con la punizione sportiva della squalifica di n. 2 giornate effettive di gara per atto di violenza verso un avversario durante la partita Pontedera vs Robur Siena (2-2) del 31.10.2015, valida per il Campionato
nazionale Lega Pro, Girone B. Il Giudice di prime cure, visto il referto arbitrale, ha inflitto la sanzione sopra indicata in virtù dell’art. 19, comma 4, lett. b), in quanto il calciatore di cui trattasi, «a gioco in svolgimento, senza alcuna possibilità di giocare il pallone, entrava su un avversario con l’obiettivo di ledere l’integrità fisica dello stesso». Il reclamante lamenta l’eccessività della sanzione in quanto, a suo dire, il fallo era di natura tattica, ma non violento. Deduce, poi, il ricorrente, che la caduta a terra dell’avversario in seguito al fallo subito non ha determinato alcuna conseguenza in capo allo stesso, né vi è stato necessità dell’ ingresso in campo di sanitari o massaggiatori: infatti, l’avversario si sarebbe alzato senza alcun fastidio o menomazione e avrebbe ripreso regolarmente a giocare. Sottolinea, inoltre, il ricorrente, il comportamento collaborativo e di dialogo avuto dallo stesso anche dopo l’esibizione del cartellino rosso. Per queste ragioni, il ricorrente chiede che la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice sportivo venga ridotta ad una gara effettiva. Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 12.11.2015 è comparso il calciatore Burrai, personalmente, assistito dall’avv. Carignani. Il ricorrente ha ribadito che si è trattato soltanto di un fallo tattico, escludendo che lo stesso sia stato violento. Anche l’avv. Carignani ha tenuto ad evidenziare che l’azione non voleva essere violenta, che si è trattato soltanto di un fallo di gioco e che non vi è stata alcuna intenzione, da parte del calciatore Burrai, di ledere l’integrità fisica dell’avversario. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Dal referto ufficiale di gara risulta che al 15° del secondo tempo il calciatore Burrai Salvatore, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di giocare il pallone, è entrato in modo falloso e violento su un avversario. Atteso quanto dedotto dal ricorrente e, cioè, che si sarebbe, invece, trattato soltanto di un fallo tattico privo di violenza, questo Collegio ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro a chiarimenti. Il direttore di gara, nel confermare quanto riportato in referto, ha ribadito che il fallo di cui trattasi, anche laddove determinato da ragioni tattiche, è riferibile ad un gesto connotato da violenza. Tale connotazione impedisce una riduzione della squalifica inflitta dal G.S. e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Burrai Salvatore. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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