F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. FRANCESCO COZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. REGGIO CALABRIA/CITTÀ DI GRAGNANO DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. FRANCESCO COZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. REGGIO CALABRIA/CITTÀ DI GRAGNANO DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornata effettive di gara al signor Francesco Cozza allenatore della società A.S.D. Reggio Calabria. Tale decisione è stata assunta perché, al termine dell’incontro A.S.D. Reggio Calabria/Città di Gragnano dell’8.11.2015, si avvicinava di corsa al Direttore di gara, rivolgendo a quest’ultimo espressione offensiva. Avverso tale provvedimento il signor Cozza ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 9.11.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l’11.11.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Sig. Francesco Cozza dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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