F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GNAHORE VHAKKA EDDY SEGUITO GARA SAVONA/CARRARERESE DEL 29.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GNAHORE VHAKKA EDDY SEGUITO GARA SAVONA/CARRARERESE DEL 29.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015)
La Società Carrarese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Eddy Gnahre’ dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega PRO (Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015), in relazione alla gara Savona vs. Carrarese del 29.10.2015, “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; espulso, ritardava l’uscita dal campo e rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive.” La Società ricorrente ritiene la sanzione di 4 giornate inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Eddy Gnahre’, eccessivamente afflittiva e ingiusta rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco e ne chiede pertanto la riduzione di due giornate o di quanto ritenuto di giustizia, invocando l’applicazione delle circostanze attenuanti. La reclamante si duole del fatto che la condotta del proprio calciatore sia stata considerata violenta e non un gesto antisportivo, istintivo, posto in essere da un ragazzo di giovanissima età, privo di qualsivoglia esperienza, che non ha saputo controllarsi in un momento della partita molto delicato. Anche le frasi riportate a referto arbitrale, proferite all’uscita del terreno di giuoco in seguito all’espulsione, non sarebbero state indirizzate nei confronti del Direttore di gara, ma bensì nei confronti di un avversario reo di aver concorso a determinare la concitazione dell’azione da cui è scaturita l’espulsione. Alla riunione del 12.11.2015, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, non ritiene di accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono. Il comportamento del calciatore censurato, come evidenziato nel referto arbitrale, consta di una condotta violenta e pericolosa, posta in essere a giuoco fermo, con palla lontana, conseguente ad uno scontro fortuito di giuoco e di frasi sicuramente offensive e ingiuriose reiteratamente rivolte nei confronti del direttore di gara nel momento in cui lo stesso gli notificava il provvedimento di espulsione. Il calciatore, inoltre, ritardava la ripresa del giuoco per almeno 2 minuti, contribuendo ad esacerbare ulteriormente gli animi in campo. Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo adeguata e congrua, sebbene inferiore al minimo edittale, in merito al comportamento assunto dal calciatore Eddy Gnahre’ durante la gara nei confronti dell’arbitro e di un calciatore avversario. Non si ritiene di ravvisare circostanze attenuanti trattandosi, nella fattispecie, di condotta offensiva, ingiuriosa e violenta, che a maggior ragione non è consentita a giovani calciatori che si affacciano alla ribalta del calcio professionistico. Ricorda, inoltre, che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa e Carrara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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