F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA VENEZIA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALZI GIANPAOLO SEGUITO GARA TAMAI/VENEZIA DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA VENEZIA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALZI GIANPAOLO SEGUITO GARA TAMAI/VENEZIA DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone C, Tamai/Venezia F.C. svoltasi in data 8.11.2015, comminava a carico del calciatore Gianpaolo Calzi la sanzione della squalifica di 2 gare effettive “per avere rivolto all’allenatore della squadra avversaria, allontanato dall’arbitro, espressioni ingiuriose accompagnate da gesto triviale”. Nel ricorso, la Società Venezia F.C. per la quale il Calzi è tesserato, ha denunciato l’erronea valutazione dei fatti di gara da parte del giudice di primo grado, tenuto conto della difformità tra le affermazioni arbitrali e le dichiarazioni rese dall’allenatore del Tamai, Stefano Agostini. Il Calzi, infatti, si sarebbe rivolto all’Agostini - mentre quest’ultimo si allontanava dal campo perchè espulso – con parole non già ingiuriose, come sostenuto nel referto arbitrale, bensì “in tono educato….con estrema educazione”, come invece espressamente riconosciuto e dichiarato dallo stesso Agostini. Conclusivamente la reclamante chiede la revoca della sanzione irrogata e, in subordine, il suo contenimento ad 1 sola giornata. Ma, il referto del direttore di gara evidenzia chiaramente che il Calzi si è rivolto all’allenatore indirizzando al medesimo sia precise parole ingiuriose, sia un gesto inequivocabilmente scurrile. La particolare forza probatoria propria di detto referto non appare superabile dalle riferite – peraltro solo dalla stampa locale - affermazioni del De Agostini, il quale aveva interesse a stigmatizzare il comportamento dell’arbitro, che avrebbe errato oltreché nella circostanza dell’espulsione del calciatore, anche in quella relativa al proprio allontanamento. Conseguentemente il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Venezia Calcio F.C. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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