F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO ALMAJUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARTORI MATTEO SEGUITO GARA ALMAJUVENTUS FANO 1906/OLYMPIA AGNONESE DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO ALMAJUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARTORI MATTEO SEGUITO GARA ALMAJUVENTUS FANO 1906/OLYMPIA AGNONESE DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)
Il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Sartori Matteo dell’Alma Juventus Fano la squalifica per 8 gare effettive. E ciò per la condotta tenuta nella gara Alma Juventus Fano/Olympia Agnonese del 10.1.2016 (Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016): in particolare per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto; alla notifica del provvedimento disciplinare, il medesimo profferiva espressioni gravemente offensive ed irriguardose all’indirizzo di un assistente arbitrale tentando di avvicinarglisi con fare minaccioso. Inoltre spintonava il direttore di gara ponendogli le mani sul petto; una volta allontanato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra, nell’abbandonare il terreno di gioco, prendeva a calci la bandierina del calcio d’angolo spezzandola. Avverso la decisione proponeva rituale ricorso la società Alma Juventus Fano, chiedendo la riduzione della sanzione in quanto al giocatore Sartori sono contestate tre condotte collegate e sostanzialmente contestuali di guisa che la squalifica appare eccessiva. Ed invero va escluso che la gomitata sia da ritenersi grave; le proteste e le ingiurie avvenute contestualmente non appaiono particolarmente gravi: anche a voler considerare un cumulo delle sanzioni, sembrerebbero adeguate squalifica per due giornate per la gomitata, di tre giornate per le proteste e le ingiurie, eventualmente aumentate a quattro per la continuazione. Si insiste, pertanto, per la riduzione della squalifica. Il ricorso è solo in parte fondato in relazione all’entità della sanzione. Le condotte sono gravi e reiterate, tanto che la stessa difesa ritiene equa la squalifica per 6 giornate. Il comportamento incriminato viola tutti i principi ed i doveri che prescrive l’articolo 1bis C.G.S.. La Corte ritiene di ridurre solo di 1 giornata la squalifica inflitta che, pertanto, si riduce a 7 giornate. Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società Almajuventus Fano 1906 di Fano (Pesaro Urbino) e, per l’effetto, riduce a 7 giornate la squalifica inflitta al calc. Sartori Matteo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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