F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. CRISTIANO LUCARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M./S.P.A.L. 2013 DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. CRISTIANO LUCARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M./S.P.A.L. 2013 DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016) Con il ricorso indicato in epigrafe, il Sig. Lucarelli Cristiano, allenatore della Tuttocuoio, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che lo ha sanzionato con la squalifica per 4 gare effettive, con motivazione contenuta nel Com. Uff. n. 105 del 12.01.2016. Il Lucarelli, attraverso i propri motivi di doglianza, chiedeva a questa Corte, in via principale, la revoca della sanzione della squalifica per quattro giornate e, in via subordinata, la riduzione della stessa. Il ricorrente, infatti, rappresentava l’inesistenza della condotta illecita posta in essere dal medesimo in relazione ai fatti descritti nel rapporto degli Ufficiali di gara e, comunque, la eccessiva afflittività della sanzione. A parere di questa Corte le deduzioni difensive del Lucarelli sono finalizzate a prospettare una realtà diversa da quella contestualizzata dagli Ufficiali di gara nei propri referti che, al contrario, delineano dettagliatamente la natura gravemente e reiteratamente irriguardosa e minacciosa delle condotte poste in essere dall’incolpato. Pertanto le ragioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la decisione del giudice di prime cure in quanto, per un verso, contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti e, sotto altro profilo, si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dagli Ufficiali di gara, preclusa dall’art. 35 comma 1.1. C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Assistente n. 1, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Cristiano Lucarelli. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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