F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO S.P. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIAW DAVIDE DJILY SEGUITO GARA UNIONE TRIESTINA 2012/TAMAI DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO S.P. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIAW DAVIDE DJILY SEGUITO GARA UNIONE TRIESTINA 2012/TAMAI DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016) Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016 ha comminato la sanzione a carico del sunnominato calciatore perché <> così come segnalato dall’assistente Sig. Nicola Tinello. Nel ricorso la società Tamai contesta la ricostruzione dei fatti versata nel rapporto arbitrale con particolare riferimento all’entità della testata atteso che il giocatore che ha subito il colpo non è stato sottoposto a cure mediche nemmeno al “magico ghiaccio spray”. Conclude la società ricorrente perché, in via principale, il calciatore D.D. Djili venga dichiarato estraneo ai fatti in virtù dei quali è stta comminata la squalifica e, via subordinata, perché la stessa sia ridotta a tre giornate effettive. Il ricorso merita accoglimento nei sensi di seguito specificati. Appare destituita di fondamento la richiesta principale di dichiarare l’estraneità ai fatti del calciatore D.D. Djili, in presenza di un referto arbitrale che ha chiaramente individuato in lui l’autore del comportamento violento, mentre non risulta sufficientemente provata la gravità della testata che pure deve essere classificata come atto violento e sanzionata con la minore sanzione disciplinare di tre giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.P. Tamai di Brugnera (Pordenone), riduce a tre giornate la squalifica inflitta al calc. Diaw Davide Djily. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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