COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D NUOVA POL. COLBUCCARO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LIBERTAS CHIESANUOVA/NUOVA POL. COLBUCCARO DEL 5.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 53 del 9.3.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 149 del 23/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D NUOVA POL. COLBUCCARO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LIBERTAS CHIESANUOVA/NUOVA POL. COLBUCCARO DEL 5.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 53 del 9.3.2016)
Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendo così di accertarne la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
La Corte sportiva d’appello territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione. Nulla per la tassa.
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